Procedura di liquidazione del patrimonio, riparto e operatività dell’art. 111 ter l. fall.

La Redazione
02 Maggio 2022

Il Tribunale di Milano nell'ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter ss. L. 3/2012 ritiene applicabile l'art. 111 ter l.fall., con la conseguenza che anche il creditore ipotecario deve sopportare le spese prededucibili sia nel caso in cui siano specificatamente riferite al bene su cui cade il diritto di poziorità che nel caso in cui si tratti di quelle c.d. generali (in quota).

Pur in assenza di specifici richiami alla legge fallimentare, la liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14 ter ss. L. n. 3/2012, presenta evidenti analogie strutturali con il fallimento, le quali impongono all'interprete di valutare, in ipotesi di lacuna normativa, l'applicazione analogica della disciplina che regola quest'ultimo procedimento.

In ragione di ciò, si deve concludere per l'operatività dell'art. 111 ter l.fall., anche nella procedura di liquidazione del patrimonio, con la conseguenza che anche il creditore ipotecario deve sopportare le spese prededucibili sia nel caso in cui siano specificatamente riferite al bene su cui cade il diritto di poziorità che nel caso in cui si tratti di quelle c.d. generali (in quota)».

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