Avvocati «sottosoglia» e obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS: la decisione della Corte costituzionale

Redazione scientifica
02 Maggio 2022

La Corte costituzionale ha ritenuto legittimo l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume d'affari, mentre ha ritenuto illegittima la decorrenza di tale obbligo relativamente al periodo precedente all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica ex art. 18, comma 12, d.l. 98/2011.

La Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale rimesse dal Tribunale ordinario di Catania, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza n. 86/2021 (v. il contributo pubblicato su questo portale).

La Corte ha ritenuto costituzionalmente legittima la disposizione di cui all'art. 2, comma 36, della l. 335/1995 che prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS a carico degli avvocati non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari.

La norma censurata, risultante dalla disposizione interpretata e da quella interpretativa, si iscrive nella coerente tendenza seguita dal legislatore di progressiva estensione, soggettiva e oggettiva, della tutela previdenziale, allo scopo di eliminare le lacune rappresentate da vuoti di copertura assicurativa.

Con specifico riguardo ai lavoratori autonomi, invero, la tendenza alla progressiva estensione della tutela previdenziale ha visto anzitutto la privatizzazione delle casse, degli istituti e degli enti già istituiti per la gestione di forme obbligatorie di previdenza e assistenza in favore di specifiche categorie professionali.

In seguito, sono state introdotte ulteriori regole volte ad assicurare la tutela previdenziale dei soggetti esercenti attività professionale, il cui svolgimento era subordinato all'iscrizione in appositi albi o elenchi, ma ancora privi di un'autonoma gestione categoriale.

A completamento di tutto ciò è stato previsto l'istituto, residuale e di nuovo conio, della Gestione separata, con cui sono stati assoggettati all'obbligo contributivo i redditi tratti da attività autonome esercitate in forma abituale e considerati tali dalla normativa fiscale.

La finalità dichiarata in quest'ultima disposizione è stata quella di realizzare l'«estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti»; finalità che ha trovato ulteriore attuazione nella successiva evoluzione normativa volta ad ampliare i lavoratori tenuti ad iscriversi a tale gestione.

La norma censurata, pertanto, nel rivolgersi alle aree soggettive e oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria, assume una funzione di chiusura del sistema stesso e rinviene il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori.

La medesima Corte ha invece dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma interpretativa di cui all'art. 18, comma 12, del d.l. 98/2011, nella parte in cui non prevede che l'obbligo degli avvocati del libero foro (non iscritti alla cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di cui all'art. 22 della l. 576/1980) di iscriversi alla Gestione separata istituita presso l'INPS decorra dalla data della sua entrata in vigore.

Invero, nella fattispecie in esame l'affidamento dell'avvocato con reddito (o volume d'affari) “sottosoglia”, prima dell'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.).

Nell'esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell'epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l'affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza.

La reductio ad legitimitatem della norma censurata può, quindi, essere operata mediante l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.