Il divieto di usucapire i beni per il Condominio

Redazione scientifica
26 Aprile 2022

L'azione di usucapione non può mai essere esercitata dal Condominio per accrescere l'entità dei beni comuni, ma solo dal singolo condomino.

Un Condominio romano aveva agito in giudizio per sentire dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione di una cantina dello stabile di proprietà di un condomino.

Il presupposto sul quale poggia questa causa riguarda principalmente la legittimazione ad agire in giudizio da parte del Condominio.

A tal proposito, in occasione dell'udienza del G.I. veniva ricordata una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 21826/2013) che non permetteva al Condominio di agire per usucapione, ricordando che il Condominio è configurato come un mero ente di gestione, mentre la titolarità dei beni, sia quelli in proprietà individuale che quelli comuni, spettano ai singoli condomini.

Pertanto, la legittimazione ad agire in giudizio nel caso di specie sarebbe stata per i singoli condomini e non per l'intero Condominio.

Il Tribunale di Roma ha quindi specificato che «un'azione quale quella di usucapione, che mira ad accrescere l'entità dei beni comuni non può mai essere esercitata dal Condominio ma solo dai singoli condomini, potendo solo questi ultimi divenire titolari pro-quota del bene usucapendolo».

Alla luce di queste considerazioni il Tribunale di Roma dichiara il difetto di legittimazione del Condominio quanto alla domanda di usucapione.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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