Ridefinire il perimetro del dolo eventuale nei reati fallimentari: la richiesta dei Commercialisti
03 Maggio 2022
“Ridefinire il perimetro del reato di dolo eventuale, riconducendolo ai naturali requisiti di intenzionalità dolosa, che devono essere fattuali e che non possono tradursi in una presunzione di colpevolezza sull'assioma difetto di controlli – anch'essi sovente presunti – uguale intenzionalità di favorire il compimento di reati e dunque concorso in essi”: in un documento inviato alla Commissione ministeriale per la revisione dei reati fallimentari (su cui si veda la precedente news, in questo portale), i commissari straordinari del Cndcec, Rosario Giorgio Costa, Paolo Giugliano e Maria Rachele Vigani, sollecitano una ridefinizione del perimetro delle fattispecie del reato, con particolare attenzione all'elemento soggettivo e ai profili di responsabilità dei professionisti che assistono le imprese nella fase di crisi e dei sindaci di società commerciali. Il documento evidenzia una preoccupazione in merito alla punibilità a titolo di dolo eventuale dei componenti il Collegio sindacale: “i soggetti che non hanno la diretta gestione dell'impresa, ma doveri di controllo e di impedimento dell'evento illecito, come avviene per i componenti del collegio sindacale, sono spesso chiamati a rispondere a titolo di dolo eventuale e per non aver impedito l'evento, dei reati commessi dagli amministratori”. La responsabilità dei sindaci si traduce così, di fatto, in una responsabilità oggettiva. Da qui l'esigenza di rivedere il perimetro delle fattispecie del reato, con due possibili soluzioni: richiedere che sia provata l'intenzionalità dei sindaci, in modo da superare il paradigma del dolo eventuale, oppure richiedere l'esistenza della prova della effettiva conoscenza di segnali di allarme di tale entità da rendere altamente probabile la commissione di illeciti penalmente rilevanti. |