Risarcimento del danno da reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato
03 Maggio 2022
Impiego pubblico privatizzato e reiterazione di contratti a termine: la domanda di risarcimento del danno deve ritenersi assoggettata alle stesse regole di decadenza previste per la richiesta di accertamento della illegittimità del termine e della natura a tempo indeterminato del contratto?
Nel pubblico impiego privatizzato, in forza del generale rinvio alla disciplina privatistica di cui agli artt. 2, co. 2, e 36 D.lgs. n. 165/2001, deve ritenersi operante la regola della decadenza dalla impugnazione del contratto a termine introdotta con l'art. 32 L. n. 183/2010.
La incompatibilità del regime decadenziale non potrebbe ricavarsi dalla clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell'interesse della certezza del diritto, rispetta il principio di effettività della tutela, non rendendo impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti attribuiti dal diritto comunitario.
La decadenza di cui all'articolo 32 prefato, inoltre, si applica indifferentemente ai ricorsi fondati sulla violazione sia del diritto dell'Unione che del diritto interno.
Pertanto, nel pubblico impiego privatizzato, in caso di conclusione tra le stesse parti di più contratti a termine, la decadenza decorre dalla cessazione di ciascuno di essi, ancorando l'art. 32 il termine di impugnazione alla cessazione del singolo contratto in discussione, fatta salva la prova che il frazionamento del rapporto in più contratti sia stato frutto di una condotta artificiosa, in ragione della permanenza del rapporto negli intervalli (apparentemente) non lavorati.
Dal verificarsi della decadenza deriva l'impossibilità di accertare la illegittimità del termine, anche ai soli fini risarcitori. |