La rituale instaurazione del contradditorio nei confronti del minore nei procedimenti de potestate
03 Maggio 2022
La Corte di cassazione si è pronunciata sulla necessità di garantire il contradditorio con il minore nei procedimenti che lo riguardano, nei casi in cui si profili un conflitto di interessi tra il minore stesso e i suoi rappresentanti legali, genitori o tutore.
La vicenda riguardava un procedimento avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio nell'ambito del quale il Tribunale, espletata consulenza tecnica d'ufficio, aveva disposto l'affidamento del minore in via esclusiva alla madre, con sospensione della responsabilità genitoriale del padre nei confronti del figlio.
La Corte d'appello aveva respinto il reclamo proposto dal padre avverso il decreto del Tribunale; avverso la suddetta pronuncia quest'ultimo aveva proposto ricorso per cassazione, censurando il decreto della Corte territoriale per aver provveduto senza procedere all'ascolto del minore, di anni undici, da lui richiesto.
La Corte ha rilevato d'ufficio la nullità del giudizio, evidenziando che nei procedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, il giudice deve procedere alla nomina di un curatore speciale del minore, ex art. 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo comunque un conflitto d'interessi verso entrambi i genitori.
Da tanto deriva che nell'ipotesi in cui non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve essere ritenuto nullo ex art. 354, primo comma, c.p.c., con rimessione della causa al primo giudice perché provveda all'integrazione del contraddittorio.
Nel caso in esame il procedimento era stato validamente iniziato, attenendo a modifica delle condizioni di divorzio, secondo le regole ordinarie, che vedono il minore normalmente rappresentato dai genitori nelle controversie concernenti anche l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Tuttavia, nel momento in cui il Tribunale aveva accertato gli effetti pregiudizievoli per il bambino, della condotta del padre, tale da essere prodromica all'adozione di un provvedimento ex art. 333 c.c., avrebbe dovuto provvedere, stante l'insorgenza di un conflitto di interessi, alla nomina di un tutore provvisorio o di un curatore speciale.
Posto che tale adempimento non è stato espletato, i giudici hanno dichiarato la nullità dell'intero giudizio e cassato il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia previa integrazione del contraddittorio nei confronti del minore.
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