Reati fallimentari e dolo eventuale: il documento del CNDCEC

La Redazione
04 Maggio 2022

IL CNDCEC, in un documento a firma dei commissari straordinari, inviato alla Commissione ministeriale per la revisione dei reati fallimentari, ha evidenziato che occorre “ridefinire il perimetro del reato di dolo eventuale, riconducendolo ai naturali requisiti di intenzionalità dolosa, che devono essere fattuali e che non possono tradursi in una presunzione di colpevolezza sull'assioma difetto di controlli – anch'essi sovente presunti – uguale intenzionalità di favorire il compimento di reati e dunque concorso in essi”.

IL CNDCEC, in un documento a firma deicommissari straordinari, inviato alla Commissione ministeriale per la revisione dei reati fallimentari, ha evidenziato che occorre “ridefinire il perimetro del reato di dolo eventuale, riconducendolo ai naturali requisiti di intenzionalità dolosa, che devono essere fattuali e che non possono tradursi in una presunzione di colpevolezza sull'assioma difetto di controlli – anch'essi sovente presunti – uguale intenzionalità di favorire il compimento di reati e dunque concorso in essi”.

Il tema dei reati fallimentari, come sottolineato nel documento, ha infatti rilevanti riflessi sulle responsabilità che i commercialisti assumono nell'attività di ausiliario del giudice, o di professionista che assiste le imprese nella fase di crisi ed ancor più nei delicatissimi aspetti afferenti la funzione di sindaco di società commerciali.

La categoria prospetta, quindi, due soluzioni alternative: richiedere per tali reati che sia provato in capo ai sindaci, fin dagli atti di accusa, il requisito della “intenzionalità”, il quale consentirebbe di escludere che la mera accettazione del rischio, e perciò il paradigma del dolo eventuale, sia applicabile nei loro confronti. Oppure richiedere l'esistenza della prova della effettiva conoscenza di segnali di allarme di tale entità da rendere altamente probabile la commissione di illeciti penalmente rilevanti, così che l'accettazione del rischio sia tale da integrare l'intenzionalità di favorirne il compimento. Questo per evitare che quella conoscenza sia oggetto di presunzione.

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