Il pignoramento mobiliare infruttuoso quale atto interruttivo della prescrizione

Giulio Cicalese
05 Maggio 2022

La Suprema Corte ha esaminato i rapporti tra il pignora-mento mobiliare infruttuoso e gli effetti interruttivi della prescrizione che da esso possono derivare, ricomprendendo infine la richiesta rivolta all'ufficiale giudiziario di procedere ex art. 513 c.p.c. tra gli atti di impulso del creditore idonei a costituire in mora il debitore a norma dell'art. 2943, comma 4, c.c.
Massima

Il tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso eseguito dall'ufficiale giudiziario secondo le forme previste dagli artt. 513 e 518 c.p.c. è un atto di esercizio del credito idoneo ad interrompere la prescrizione a norma degli artt. 2943, comma 4. e 2945, comma 1, c.c., a condizione però che le predette attività siano conosciute o conoscibili dal debitore perché effettuate in luogo appartenente alla sua sfera giuridica anche alla sola presenza dei soggetti di cui all'art. 139 c.p.c.

Il caso

In forza di un decreto ingiuntivo mai opposto, il creditore notificava atto di precetto per poi dare incarico all'ufficiale giudiziario affinché eseguisse pignoramento mobiliare presso il debitore.

L'accesso dell'ufficiale giudiziario si concludeva però con verbale negativo, stante la mancanza di beni del debitore utilmente pignorabili; il creditore rimaneva inerte per più di dieci anni, ma poi decideva di notificare un nuovo precetto in forza del medesimo titolo giudiziario.

Contro quest'ultimo precetto, il debitore proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.; il Tribunale adito rigettava l'opposizione, ma la Corte d'Appello ribaltava poi la pronuncia del giudice di prime cure.

Il creditore opposto, soccombente in appello, proponeva infine ricorso per Cassazione.

La questione

A fondamento dell'opposizione all'esecuzione, il debitore aveva eccepito la maturazione della prescrizione ex art. 2946 c.c., ritenendo che fosse trascorso un lasso di tempo superiore a dieci anni tra i due precetti a lui notificati, considerato che questi erano gli unici atti del creditore idonei ad interrompere la prescrizione. Tale tesi, disattesa in prime cure e poi accolta con la sentenza d'appello, era nuovamente messa in discussione per effetto della proposizione del ricorso per cassazione, in esso sostenendosi che anche l'accesso in loco dell'ufficiale giudiziario disciplinato dagli artt. 513 e 518 c.p.c. era da ritenersi idoneo a spiegare effetti interruttivi della prescrizione, con la conseguenza che l'esecuzione intrapresa in seguito alla notifica del secondo precetto doveva ritenersi valida poiché riferita ad un credito non ancora estinto.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte accoglie il ricorso affermando che la richiesta del creditore di procedere in via esecutiva rivolta all'ufficiale giudiziario che abbia poi infruttuosamente tentato di pignorare i mobili del debitore costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione: tale istanza, infatti, dimostra inequivocabilmente la volontà di realizzo del credito in via esecutiva e, a patto che essa giunga al debitore tramite l'ufficiale giudiziario nelle forme previste in materia dal codice, può essere considerata come un atto di costituzione in mora ex art. 2943, comma 4, c.c.

Osservazioni

Per poter ricostruire il processo argomentativo seguìto nell'ordinanza in commento, è anzitutto necessario prendere le mosse dall'interpretazione fornita dalla Corte dell'atto formale di messa in mora necessario ex art. 2943, comma 4, c.c. ai fini dell'interruzione della prescrizione.

Sul tema, invero, gli orientamenti della Corte di Cassazione non sono granitici: da un lato, infatti, il più delle volte è stata avallata una tesi restrittiva, a mente della quale è sufficiente a produrre effetti interruttivi della prescrizione anche il solo un atto scritto purché contenga un'esplicita richiesta di adempimento con la quale il titolare del diritto manifesti inequivocabilmente la volontà di farlo valere nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituire quest'ultimo in mora (cfr. ex pluris Cass. civ., nn. 16465/2017, 15714/2018, 18546/2020 e 15140/2021); dall'altro, invece, stando ad un orientamento minoritario, l'atto di interruzione della prescrizione di cui all'art. 2943, comma 4, c.c. non va confuso con il diverso istituto della costituzione in mora disciplinato dall'art. 1219 c.c., per cui esso è idoneo a raggiungere il proprio scopo interruttivo a prescindere da un'esplicita richiesta o intimazione, bastando la semplice manifestazione da parte del creditore di voler esercitare il diritto di cui è titolare (cfr. Cass. civ., nn. 15766/2006, 24054/2015, 1166/2018 e 26189/2020).

Nel provvedimento in analisi la Suprema Corte esplicitamente prende posizione aderendo al secondo e più estensivo degli orientamenti, condividendone anche le giustificazioni ermeneutiche (che fondano la differenziazione tra costituzione in mora e atto interruttivo della prescrizione sulla lettura degli artt. 1308 e 1310 c.c. in tema di obbligazioni solidali).

Così opinando, la S.C. giunge a includere la fattispecie del pignoramento mobiliare negativo nell'ambito degli atti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 2943, 4° co. c.c. Al riguardo, la S.C. prende atto che nessun dubbio sorge in relazione all'interruzione (in uno con la sospensione) della prescrizione ex art. 2943, comma 1, c.c. ad opera del pignoramento mobiliare fruttuoso, giacché esso è atto iniziale del processo esecutivo; viceversa, vi è maggiore incertezza ove l'ufficiale giudiziario, che acceda presso un luogo appartenente al debitore, non vi rinvenga alcun bene mobile utilmente pignorabile, inquanto, sebbene in tale caso non si perfezioni il pignoramento, nell'attività compiuta dall'ufficiale giudiziario è comunque possibile cogliere dei precisi collegamenti con l'atto di costituzione in mora così come descritto da quella parte minoritaria della giurisprudenza di legittimità.

Difatti, stando all'art. 513, comma 1, c.p.c. il creditore, dopo aver notificato titolo esecutivo e precetto, deve rivolgere (anche oralmente, visto ex art. 121 c.p.c. il principio di libertà delle forme degli atti) istanza all'ufficiale giudiziario, con contestuale consegna del titolo esecutivo e del precetto ritualmente notificati, affinché proceda, presumibilmente previa indicazione da parte del creditore stesso, alla ricerca di beni mobili pignorabili appartenenti al debitore, redigendo infine apposito processo verbale delle attività all'uopo effettuate.

Com'è possibile intuire dalla progressione di atti poc'anzi descritta, l'accesso dell'ufficiale giudiziario presso i luoghi appartenenti al debitore implica necessariamente la volontà, di cui le attività dell'ufficiale giudiziario stesso sono una manifestazione, di realizzo del proprio diritto da parte del creditore procedente; ciò è sufficiente affinché la prescrizione del diritto si interrompa, poiché viceversa il suo indisturbato decorso presupporrebbe l'inerzia del creditore, la quale però difficilmente si accorda con l'affidamento di un incarico esecutivo all'ufficiale giudiziario.

Una volta chiarito questo primo punto, però, la Corte di Cassazione ha affrontato un ulteriore aspetto della questione, e cioè quello relativo alla conoscenza del debitore dell'accesso effettuato dall'ufficiale giudiziario. La necessità di questo ulteriore presupposto non è affatto una novità in seno alla giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte affermato il carattere recettizio della costituzione in mora ai fini dell'interruzione della prescrizione del credito (cfr. Cass. civ., nn. 7181/1996, 18243/2003 e 10058/2010; Trib. Roma, VI sez. civ., 12.6.2007, secondo cui la mera consegna del precetto all'ufficiale giudiziario non è idonea a interrompere la prescrizione, stante l'ulteriore necessità della sua notifica in tempo utile).

In relazione alla fattispecie de qua, la conoscenza da parte del debitore del tentativo infruttuoso di pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario viene ricondotta alla presenza di due specifiche condizioni: in primo luogo, che l'accesso sia avvenuto presso uno dei luoghi appartenenti al debitore di cui all'art. 513, comma 1, c.p.c. (in un passaggio viene utilizzato il più restrittivo termine «domicilio», ma dalla complessiva lettura del provvedimento sembra potersi dedurre che si sia trattata di una mera svista, e che la Corte abbia più in generale inteso far riferimento ai luoghi di cui il debitore abbia anche solo disponibilità materiale: cfr. Cass. civ., n. 8746/2011); ulteriormente che, ove il debitore non sia presente sui luoghi al momento dell'accesso, vi si possa comunque rinvenire uno dei soggetti di cui all'art. 139, commi 2 e 3, c.p.c.

Per quanto riguarda il primo aspetto, secondo la Suprema Corte un accesso che irritualmente avvenga in un luogo non riconducibile in alcun modo alla sfera giuridica del debitore non solo comporterebbe l'irregolarità del pignoramento qualora esso fosse infine eseguito (e che sarebbe perciò opponibile ex art. 617 c.p.c.: cfr. Cass. civ., n. 1524/1984), ma si tradurrebbe in un automatico difetto di conoscenza, da parte del debitore, delle attività effettuate dall'ufficiale giudiziario su istanza del creditore procedente.

Analogamente sono rilevanti i soggetti qualificati che, trovandosi presso i luoghi appartenenti al debitore, possano utilmente ricevere l'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c.: anche in questo caso, la conoscibilità da parte del debitore viene ricondotta alla presenza di requisiti tradizionalmente attinenti alla validità del pignoramento.

L'anzidetta ricostruzione, però, non sembra collimare perfettamente con i tradizionali orientamenti di Cassazione sulla ricezione degli atti di costituzione in mora da parte del debitore: in tutte le sentenze di legittimità supra richiamate, invero, si esclude che la conoscenza dell'atto di costituzione in mora debba necessariamente derivare da una notifica effettuata secondo le ordinarie regole fissate in tema per gli atti processuali, potendo essa esser ricavata aliunde, perfino da elementi presuntivi (ove, ad esempio, intercorra un particolare rapporto fiduciario tra avvocato e cliente, la Suprema Corte ha ritenuto che, anche in mancanza di apposito mandato, la costituzione in mora recapitata all'avvocato è idonea a interrompere la prescrizione nei confronti del cliente: cfr. Cass. civ., n. 25984/2011).

È evidente quindi che la Suprema Corte, legando la fruttuosa trasmissione dell'atto di costituzione in mora ai criteri codicistici fissati per la conoscenza del debitore del pignoramento mobiliare effettuato presso un luogo diverso dalla sua abitazione o in presenza di diversi soggetti qualificati, intenda piuttosto ricavare dei preziosi elementi interpretativi attingendoli dal sistema esecutivo.

D'altronde, è in tale sistema che l'accesso dell'ufficiale giudiziario si cala, e potrebbe perfino apparire una forzatura ritenere che possano esistere due strade divergenti affinché, da un lato, il debitore possa venire legalmente a conoscenza del pignoramento mobiliare effettuato e, dall'altro, del semplice tentativo infruttuoso per la mancanza di beni utilmente pignorabili.

In conclusione, è probabile che la Corte di Cassazione, pur ritenendo di poter ampliare le maglie interpretative dell'istituto dell'interruzione della prescrizione applicandolo anche agli accessi effettuati dall'ufficiale giudiziario a prescindere dall'effettiva apposizione di un pignoramento mobiliare, abbia più cautamente operato per non creare eccessiva incertezza in relazione agli aspetti della ricezione dell'atto di costituzione in mora: l'esclusione dell'applicazione di ragionamenti presuntivi, facendo ricorso ad elementi tipici del pignoramento mobiliare fruttuosamente esperito va dunque interpretata come una scelta – più che condivisibile - volta a garantire maggior certezza del diritto.

Riferimenti
  • Carrato, Quali sono i poteri che spettano all'ufficiale giudiziario quando procede al pignoramento mobiliare?, in Cor. giur., VIII-IX, 2013, 1123;
  • Luiso, Diritto processuale civile – vol. 3: l'esecuzione forzata, X, Giuffrè, Milano, 2019, 62;
  • Mancinelli, Costituzione in mora e rappresentanza stragiudiziale dell'avvocato, in Contr., IV, 2012, 253;
  • Tagliolini, La consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario non interrompe la prescrizione, in Imm. propr., IV, 2008, 259;
  • Verde, Pignoramento mobiliare diretto e immobiliare, in ED, XXIII, Giuffrè, Milano, 1983, 822.

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