La liquidazione delle spese della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione

Redazione scientifica
05 Maggio 2022

La Corte di cassazione ha individuato la sede in cui devono essere liquidate le spese della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione e quale rimedio abbia la parte vittoriosa nel caso in cui in cui il giudice ometta di provvedere sulle spese della fase sommaria.

La Corte di cassazione ha individuato la sede in cui devono essere liquidate le spese della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione e quale rimedio abbia la parte vittoriosa nel caso in cui in cui il giudice ometta di provvedere sulle spese della fase sommaria.

La questione si poneva nell'ambito di un giudizio in cui la debitrice esecutata, in seno al procedimento di pignoramento presso terzi avviato nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Foggia, proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c.

Si trattava, precisamente, di opposizione proposta quando l'esecuzione è già iniziata; precisamente di opposizione con richiesta di sospensiva motivata dalla già avvenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato.

Il g.e. disponeva conseguentemente la sospensione della procedura, dando atto dell'intervenuta sospensione dell'efficacia del titolo; in seguito fissava il termine per l'introduzione del giudizio di merito, non ancora fissato.

Nessuna delle parti promuoveva tale fase e, pertanto, il Tribunale, dichiarava con ordinanza l'estinzione della procedura ex art. 624, comma 3, c.p.c., con condanna del creditore opposto alla refusione delle spese della procedura.

Il creditore proponeva quindi reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c. avanti al Tribunale di Foggia, il quale modificava l'ordinanza ponendo le spese a carico di chi le aveva anticipate in applicazione del generale criterio di riparto di cui agli artt. 632 e 310 c.p.c.

La Corte d'appello confermava la sentenza resa dal Giudice di prime cure. La vicenda è, poi, giunta al vaglio della Corte di legittimità.

La Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata - laddove si sostiene che qualora il debitore opponente abbia interesse ad ottenere la rifusione delle spese dell'opposizione (comprese quelle della fase sommaria) egli è comunque tenuto ad instaurare il giudizio di merito – dovesse essere corretta e/o integrata.

Invero, nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617 e 619 c.p.c., emergente dalla riforma di cui alla l. 52/2006, il giudice dell'esecuzione con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé – sia che rigetti sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi peraltro ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito (Cass. civ., n. 22033/2011).

Pertanto, ha errato la Corte d'appello a ritenere che il debitore opponente sia in ogni caso tenuto ad introdurre il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., al fine di ottenere la rifusione delle spese di lite, spettando invece al giudice dell'esecuzione provvedervi (ovviamente solo quanto alla fase sommaria) col provvedimento con cui la sospensione “interna” venga concessa o negata.

Altra questione è poi, quella concernente l'individuazione di quale rimedio abbia la parte vittoriosa nel caso in cui il giudice ometta di provvedere sulle spese della fase sommaria.

A riguardo i giudici precisano che qualora il giudice dell'esecuzione manchi di liquidare le spese della fase sommaria del processo di opposizione con l'ordinanza con cui provvede sulla sospensione, la tutela delle parti in relazione a tale omissione è assicurata dalla possibilità di instaurare il giudizio di merito, anche al fine di ottenere in tale sede la liquidazione omessa.

In difetto, tale chance risulta definitivamente perduta, salvo considerare la residua ipotesi che la parte interessata possa anche avanzare istanza di integrazione dell'ordinanza di cui all'art. 624, comma 1, codice di rito ai sensi dell'art. 289 c.p.c., che deve essere proposta prima della scadenza del termine per instaurare la fase di merito dell'opposizione.

Ciò al fine di garantire alle parti la possibilità di chiedere la revisione della liquidazione provvisoria del Giudice dell'esecuzione nell'ambito della fase di merito dell'opposizione. Decorso tale termine la liquidazione delle spese non è più possibile.

A tal punto, quindi, le sole spese liquidabili dal Giudice dell'esecuzione, con la pronuncia di estinzione del procedimento esecutivo sono quelle di cui all'art. 624, comma 3, codice di rito che non comprendono quelle della fase sommaria.

Ne consegue che qualora il Giudice provveda erroneamente sulle stesse l'ordinanza deve considerarsi illegittima in parte qua.

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