Condominio: la mancata indicazione del compenso dell'amministratore rende invalida la delibera contenente la sua nomina

Redazione scientifica
03 Maggio 2022

L'amministratore deve specificare, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso.

Con l'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla nullità della nomina dell'amministratore di condominio in caso di mancata specificazione del compenso per l'attività svolta, in violazione dell'art. 1129 c.c.

A tal proposito, la Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che al fine della costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale, ai sensi dell'art. 1129 c.c., «il requisito formale della nomina sussiste in presenza di un documento, approvato dall'assemblea, che rechi, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica specificazione dell'importo dovuto a titolo di compenso, specificazione che non può invece ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto» (Cass. civ., sez. unite, n. 9839/2021).

Ciò premesso, la Corte enuncia il seguente principio di diritto: «agli effetti dell'art. 1129, comma 14, c.c., il quale prevede la nullità testuale della nomina dell'amministratore di condominio ove non sia specificato l'importo dovuto a titolo di compenso, per la costituzione di un valido contratto di amministrazione condominiale occorre accertare la sussistenza di un documento, approvato dall'assemblea, recante, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica determinazione del corrispettivo, che non può ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto».

Fonte: dirittoegiustizia.it