Condominio: il cortile è di proprietà comune
04 Maggio 2022
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione si è pronunciata su una vicenda riguardante l'accertamento della proprietà di un cortile condominiale. La Corte d'Appello, in riforma della decisione del Tribunale, aveva infatti accolto la domanda di Tizio e Caio volta all'accertamento della proprietà comune di un cortile che era stato intercluso, mediante la posa in opera di un dissuasore metallico, da altri due condomini. I due condomini ricorrono in Cassazione, denunciando la violazione dell'art. 1117 c.c. Secondo i ricorrenti, la Corte d'Appello avrebbe sbagliato a ravvisare la proprietà comune del cortile. I condomini, infatti, ritengono che il cortile sia una pertinenza dell'immobile di loro esclusiva proprietà, essendo gli unici ad averne l'accesso. Su di esso, a servizio della proprietà di Tizio e Caio, al contrario insisterebbero solo aperture con inferriate, qualificabili come luci. La doglianza è infondata. Si deve premettere che l'art 1117 c.c. «non introduce una presunzione di appartenenza comune di determinati beni a tutti i condomini, ma fissa un criterio di attribuzione della proprietà del bene, che è suscettibile di essere superato mediante la produzione di un titolo che dimostri la proprietà esclusiva di quel bene in capo ad un condomino […]». In relazione ai cortili, si è ritenuto che essi rientrino, «salvo una espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costruzione del Condominio, tra le parti comuni dell'edificio e la loro trasformazione in un'area edificabile destinata alla installazione, con stabili opere edilizie, di autorimesse a beneficio soltanto di alcuni condomini, sebbene possa incidere sulla regolamentazione del loro uso, non ne comporta, sotto il profilo dominicale, una sottrazione al regime della condominialità» (Cass. n. 16070/2019). Inoltre, il cortile comune assolve alla funzione di fornire aria e luce alle varie unità immobiliari che presentano le aperture su di esso. Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha ravvisato la proprietà comune del cortile in capo ad entrambe le parti proprio sulla scorta di tale ultima considerazione. Infatti, ha ritenuto che lo spazio oggetto di causa avesse, per sua natura, proprio la funzione di dare luce agli ambienti che vi si affacciano. Inoltre, come evidenziato dagli stessi giudici, non sussistevano le condizioni che, ai sensi dell'art. 1117 c.c., consentono il superamento della regola di attribuzione della proprietà dei beni. I ricorrenti, infatti, non avevano allegato l'esistenza di un titolo contrario e idoneo a dimostrare la loro esclusiva proprietà dell'area. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Fonte: dirittoegiustizia.it
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