L'importo pignorato delimita l'oggetto (del giudizio di accertamento) dell'obbligo del terzo

09 Maggio 2022

L'oggetto del processo esecutivo è limitato all'importo pignorato, ovvero nel pignoramento presso terzi all'importo precettato aumentato della metà (ex art. 546 c.p.c.). L'intervento nel processo esecutivo fondato su nuovi titoli, anche da parte dello stesso creditore procedente, non permette di superare tale limite, se non si provvede all'estensione del pignoramento secondo le norme del codice di rito.
Massima

La misura del pignoramento circoscrive l'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo; se, pendente il processo di accertamento dell'obbligo del terzo, il creditore esecutante acquisisse nuovi titoli ed intervenisse nel processo esecutivo, taleintervento potrà modificare l'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo solo a due condizioni:

a. che il creditore abbia ritualmente esteso il pignoramento, notificando l'atto di intervento al debitore ed al terzo;

b. che il creditore-attore nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo abbia formulato rituale istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., per modificare la domanda, sempre che ne sussistano i presupposti.

Il caso

La decisione in esame trae origine dalla seguente vicenda: un istituto di credito otteneva un decreto ingiuntivo, avverso il quale il debitore proponeva opposizione, che veniva rigettata. Il creditore munito del titolo esecutivo intimava atto di precetto e procedeva al pignoramento del credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo debitor debitoris, il quale negava di essere debitore del debitore esecutato, in quanto il credito era stato ceduto ad un istituto bancario.

Il creditore procedente, allora, introduceva il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, nella vigenza dell'art. 548 c.p.c. anteriormente alla modifica apportata nel 2012, affermando che la cessione non potesse essergli opposta, poiché successiva al pignoramento.

Il Tribunale riteneva che non vi fosse la prova della cessione ed accertava l'esistenza di un credito limitato all'importo pignorato.

Avverso la sentenza del Tribunale veniva proposto appello dal debitore principale e dal debitor debitoris, mentre il creditore proponeva appello incidentale chiedendo che venisse accertata la maggior somma di cui il terzo era debitore. Il creditore procedente, infatti, aveva effettuato due interventi nella procedura esecutiva, fondati su due titoli esecutivi, proprio perché vantava un credito superiore a quello originariamente pignorato.

La Corte d'appello rigettava sia l'appello principale che quello incidentale sostenendo che: - il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ha per oggetto l'importo indicato nell'atto di pignoramento, ovvero l'importo precettato aumentato della metà; - il creditore pignorante non può vedersi assegnate somme superiori a quelle indicate nell'atto di pignoramento.

Avverso la sentenza d'appello il creditore procedente proponeva ricorso in Cassazione sostenendo che: 1) il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo riguardava l'intero rapportoobbligatorio intercorrente tra il debitore esecutato ed il terzo pignorato; 2) il giudice deve verificare l'esistenza del debito e deve stabilirne la misura. Sarebbe, infatti, contrario ai principi costituzionali di effettività della tutela e di ragionevole durata del processo impedire al creditore procedente, nel caso di insorgenza di nuovi crediti nel corso del processo esecutivo, di avvalersi del pignoramento già eseguito, costringendolo quindi ad iniziare una nuova procedura esecutiva. In particolare, il giudice d'appello non aveva considerato che il creditore aveva dispiegato due interventi nel procedimento esecutivo, fondati su due ulteriori titoli esecutivi idonei ad estendere il pignoramento ope legis.

La questione

Ci si chiede se l'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo è limitato all'importo pignorato, ovvero a quello precettato aumentato della metà, o riguarda l'intero rapporto obbligatorio intercorrente tra il creditore ed il terzo debitor debitoris, potendo in quest'ultimo caso essere esteso ope legis in caso di interventi di altri creditori o anche del medesimo creditore procedente fondati su ulteriori titoli esecutivi.

Le soluzioni giuridiche

La Terza sezione della Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la decisione del giudice dell'accertamento dell'obbligo del terzo secondo cui l'oggetto del processo esecutivo è limitato all'importo precettato aumentato della metà (ex art. 546 c.p.c.). L'intervento nel processo esecutivo fondato su nuovi titoli, anche da parte dello stesso creditore procedente, non permette di superare tale limite, se non si provvede all'estensione del pignoramento. In difetto, non è possibile l'assegnazione di una somma superiore a quella oggetto del pignoramento stesso (cfr. Cass. civ., 11 giugno 2019, n. 15595; Cass. civ., 18 maggio 2020, n. 9054).

Osservazioni

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha chiarito che il creditore può ampliare l'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo solo se estende ritualmente il pignoramento notificando l'atto di intervento al debitore ed al terzo.

L'estensione del pignoramento non avviene mediante il deposito di un atto di intervento davanti al giudice dell'esecuzione, ma tramite la notifica al debitore ed al terzo di un nuovo atto di intimazione formale. Il pignoramento, infatti, «si può estendere solo per effetto di una intimazione formale, senza la quale il terzo esecutato non sarebbe in condizione di sapere se, e nelle mani di chi, possa o debba adempiere la propria obbligazione».

Nel caso di specie, invece, la banca si era limitata al deposito di un atto di intervento dinanzi al giudice dell'esecuzione e non aveva provveduto alla rituale estensione del pignoramento mediante la notifica dell'atto al debitore ed al terzo.

Va precisato, infatti, che il vincolo di indisponibilità scaturente dal pignoramento produce i suoi effetti nei limiti dell'importo pignorato. Al di là del suddetto limite: il debitore esecutato può disporre del proprio credito, mentre il terzo pignorato debitor debitoris è libero di adempiere la parte di credito non pignorata a richiesta del suo creditore, ossia il debitore esecutato.

Nel caso in cui venga dispiegato un intervento nel procedimento esecutivo si crea un concorso tra il creditore intervenuto ed il creditore procedente. L'interventore soggiace alle sorti del primo pignoramento e, quindi, anche alla sua misura, salvo che nel caso di pignoramento presso terzi non ne chieda l'estensione ex art. 499 c.p.c.(cfr. Cass. civ., 11 giugno 2019, n. 15595).

In conclusione, l'oggetto del pignoramento presso terzi non è rappresentato dalla totalità dei crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti del terzo, ma solo dall'importo pignorato. Quindi, il debitore esecutato è libero di disporre del credito nella misura eccedente quel limite. Pertanto, in mancanza della rituale estensione del pignoramento, un intervento successivo, benché effettuato dallo stesso creditore procedente, non consente il superamento di quel limite, né l'assegnazione di crediti in misura maggiore (cfr. Trib. Mantova, sez. II, 18 gennaio 2021; Cass. civ., 18 maggio 2020, n. 9054).

Occorre, altresì, tener presente che la pronuncia riguarda una fattispecie in cui trovava applicazione il vecchio art. 548 c.p.c., ma i principi sopra esposti sono declinabili anche nella attuale versione della norma. Infatti, il giudice dell'esecuzione, in caso di contestazioni, decide in un subprocedimento incidentale ove viene accertato se il terzo debba o meno al debitore esecutato un importo almeno pari all'importo precettato aumentato della metà,senza dunque dover indagare e accertare eventuali altri rapporti patrimoniali tra le parti, mentre non ha più luogo un giudizio autonomo.

La Corte con questa decisione conferma ancora una volta che l'oggetto del pignoramento presso terzi è limitato all'importo precettato aumentato della metà e che in caso di crediti ulteriori vantati da creditori intervenuti o anche dallo stesso creditore procedente è possibile l'estensione del pignoramento. Tuttavia, affinché si verifichi l'estensione non è sufficiente l'intervento, ovvero il deposito del ricorso innanzi al giudice dell'esecuzione, ma occorre che venga notificato un atto di intimazione formale al debitore ed al terzo, così come sancito dalle norme del codice di rito, in mancanza del quale il terzo non saprebbe se e nelle mani di chi poter adempiere.

Alla luce di quanto esposto, la decisione della Corte appare, quindi, condivisibile ed in linea con l'orientamento giurisprudenziale più recente.

Riferimenti
  • Mercolino, Un apprezzabile chiarimento in tema di accertamento del credito nell'espropriazione presso terzi, in Riv. esec. forz., 2006, 388 ss.
  • Rossi, Riflessioni sull'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, in Il Foro it., 2006, 3190 ss.
  • Soldi, Manuale dell'esecuzione forzata, Padova, 2017.
  • Tarantino, Pignoramento nei limiti dell'importo precettato, salvo i casi di estensione, in Dir & Giust., fasc. 107, 2019.
  • Ziino, Sub art. 551 c.p.c., in Codice di procedura civile Picardi, VII ed., a cura di R. Vaccarella, Milano, 2021.

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