La liquidazione delle spese processuali da parte del giudice
09 Maggio 2022
La vicenda trae origine dall'impugnativa di lodo arbitrale proposta dalla società S. nei confronti di una pluralità di parti, la quale veniva rigettata dalla Corte d'appello di Milano con condanna della società ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la curatela del fallimento della società S., sulla base di tre motivi, concernenti la violazione dei parametri di cui agli artt. da 1 a 11 del d.m. 55/2014, con particolare riferimento agli artt. 4, 5 e 6.
Nello specifico, la ricorrente lamentava che la Corte territoriale aveva liquidato gli onorari in misura superiore ai valori medi, senza spiegare le ragioni per le quali si sarebbe discostata dalla nota spese prodotta dalla parte vittoriosa.
La S.C. ha accolto il ricorso, evidenziando che «in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. 55/2014, il giudice deve solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione».
Hanno, inoltre, precisato i giudici che «in questo quadro normativo, si va consolidando l'orientamento secondo cui, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (Cass. civ., n. 30286/2017, n. 6269/2019 e n. 20183/2018).
Inoltre, il Collegio ha affermato che: «quando la parte presenta la nota spese, secondo quanto previsto dall'art. 75 disp. att. c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso spese, una somma di entità superiore».
Per tali motivi la Corte di legittimità, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per l'applicazione dei principi di diritto enunciati. |