Applicabilità dell'art. 2112 c.c. nel caso di mutamento del titolare della azienda ad opera dell'intermediazione di terzo

Barbara Mandelli
09 Maggio 2022

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 2112 c.c., si realizza trasferimento d'azienda nei casi in cui cambi il titolare dell'azienda, a qualsiasi titolo ciò avvenga...
Massima

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 2112 c.c., si realizza trasferimento d'azienda nei casi in cui cambi il titolare dell'azienda, a qualsiasi titolo ciò avvenga, purché permanga immutata l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'attività economica.

I rapporti di lavoro preesistenti al trasferimento si proseguono così con il nuovo titolare senza necessità del consenso da parte dei lavoratori, con la conseguenza che ogni lavoratore può far valere nei confronti del nuovo titolare i diritti maturati in precedenza ed esercitabili nei confronti del cedente.

Il caso

La ricorrente adiva il Giudice del Lavoro al fine di far accertare l'intervenuto trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. tra due realtà datoriali ed il conseguente diritto alla continuazione del rapporto alle precedenti condizioni contrattuali.

Il ramo di azienda di cui si discorre era pervenuto alla società, nei cui confronti la ricorrente agiva per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro, non direttamente dalla realtà aziendale che l'aveva in origine assunta, bensì da un terzo soggetto.

Più precisamente, la ricorrente era stata assunta dall'impresa individuale Alfa con contratto di lavoro part time al 67,50%, dapprima a tempo determinato, successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato, con qualifica di “Operaio” e inquadramento al 5° livello del CCNL “Turismo – Pubblici Esercizi”, per lo svolgimento della mansione di “barista”.

In particolare, l'attività lavorativa veniva svolta presso un bar annesso ad un impianto di distribuzione di carburante della società Gamma, la quale aveva concesso in affitto il ramo di azienda per la “somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti e servizi di vario genere” proprio all'impresa individuale Alfa.

Ad un certo punto, l'impresa individuale Alfa, datore di lavoro, cessava di svolgere la propria attività sociale presso l'indicato bar annesso alla stazione di servizio Gamma e, a partire da quel momento, la società a responsabilità semplificata Beta subentrava, mediante un nuovo contratto di affitto di ramo di azienda stipulato con Gamma, nello svolgimento della stessa attività d'impresa consistente nella somministrazione di alimenti e bevande, gestione di bar e commercializzazione di altri prodotti e servizi, senza però proseguire il rapporto di lavoro con la ricorrente.

La ricorrente lamentava quindi che, per effetto del subentro di Beta ad Alfa, vi sarebbe stato soltanto un mutamento della titolarità dell'azienda ma la struttura organizzativa e produttiva sarebbe rimasta inalterata, con conseguente applicabilità dell'art. 2112 c.c.

La questione

La questione che si pone è la seguente: ai fini dell'applicabilità dell'art. 2112 c.c., quali sono gli elementi e le condizioni che permettono di definire sostanzialmente immutata l'organizzazione aziendale, seppur vi sia stato, solo attraverso negozi collegati tra di loro, un passaggio di titolarità della gestione?

Le soluzioni giuridiche

Il Giudice adito arriva a stabilire che la complessa triangolazione societaria sottesa alla fattispecie in esame possa comunque essere ascritta nell'alveo dell'art. 2112 c.c. e ciò in virtù dei principi dettati da un orientamento giurisprudenziale consolidato.

L'art. 2112 c.c. prevede che, in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro debba continuare con il cessionario. Affinché possa applicarsi il citato articolo è necessario che venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di una attività volta alla produzione di beni e servizi (Cass., 17 ottobre 2005, n. 20012).

La norma in esame abbraccia quindi ogni ipotesi di trasferimento nel complesso aziendale, sempre che vi sia un nesso di derivazione giuridica tra l'alienante e l'acquirente, rimanendo del tutto irrilevante la tipologia negoziale o il provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato (Cass., 18 maggio 1996, n. 2254).

La Suprema Corte ha, in maniera costante ed uniforme, affermato che si ha trasferimento d'azienda in tutti i casi in cui, permanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia la sostituzione della persona del titolare (Cass. 12 maggio 2004 n. 9031).

E più segnatamente: “Si configura trasferimento di azienda in tutti i casi in cui, ferma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'attività economica, ne muta il titolare in virtù di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio, dovendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello subentrante nella gestione; sicché il trasferimento di azienda è realizzabile, sempre che si abbia un passaggio dei beni di non trascurabile entità, anche in due fasi per effetto dell'intermediazione di un terzo” (Cass., 7 dicembre 2006, n. 26215).

E tali principi si sono potuti ricavare dalla giurisprudenza dell'Unione Europea che ha tradotto la relativa disciplina in base alla quale: "è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria" (Dir. 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha proceduto alla codificazione della Dir. 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla Dir. 29 giugno 1998, 98/50/CE).

La giurisprudenza comunitaria ha precisato che la nozione di cessione contrattuale, suscettibile di concretizzare il trasferimento d'azienda, sia estensibile a tutti i casi di mutamento della persona fisica o giuridica, responsabile dell'impresa e che assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell'impresa medesima, sicché non è richiesta la sussistenza di rapporti contrattuali diretti tra cedente e cessionario tanto che la cessione può essere realizzata anche in due fasi per effetto della intermediazione di un terzo (sentenza Merchx del 7 marzo 1996, C-171/94 e C-172/94).

La sostituzione soggettiva nella titolarità dell'attività economica comporta, poi, come effetto legale inderogabile, la continuazione dei singoli rapporti di lavoro esistenti al momento del trasferimento e la conservazione dei diritti che vi ineriscono (anzianità, eventuali scatti retributivi, diritti connessi alla qualifica e alle mansioni svolte, ecc..), con l'ulteriore conseguenza che il singolo lavoratore possa far valere nei riguardi del nuovo titolare i diritti maturati in precedenza e, pertanto, esercitabili nei confronti del cedente.

Osservazioni

La norma contenuta nell'art. 2112 c.c. ha da tempo assunto la funzione di protezione dei diritti patrimoniali e occupazionali dei lavoratori impiegati in una azienda e si applica anche al caso di trasferimento di un ramo inteso come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata (Cass., 19 maggio 2014, n. 10926).

In tale ottica, l'interpretazione estensiva della nozione di trasferimento dell'azienda ha ricompreso fin da subito i casi di vendita, successione ereditaria (Cass., 29 agosto 2005, n. 17418), affitto (o ritorno dell'azienda al cedente al termine dell'affitto, Cass., 26 giugno 2006, n. 14710), usufrutto dell'azienda, e comunque tutte le ipotesi in cui, ferma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'impresa, si ha avuto la sostituzione della persona del titolare, quale che sia la forma giuridica o il mezzo tecnico attraverso cui tale sostituzione è stata attuata.

In sintesi, gli elementi identificativi di un trasferimento sono unicamente:

- l'oggetto del trasferimento (l'attività economica organizzata);

- la preesistenza di tale attività;

- il perdurare, dopo il trasferimento, dell'identità della medesima attività.

Ciò detto e premesso, certamente non si può ignorare il dato peculiare della fattispecie in esame consistente nel fatto che vi è stato un collegamento di vari momenti negoziali in forza dei quali si è avuto il subingresso di un altro soggetto nella titolarità dell'azienda.

La situazione di fatto descritta ha visto coinvolti nello stesso rapporto tre distinti soggetti giuridici ed il Giudice, investito della questione, è stato chiamato a definire se tale operazione potesse rientrare nella nozione di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c.

E la risposta, seppur non ci sia stato un trasferimento diretto di azienda ma un mutamento di titolarità nella gestione per il tramite di un terzo, è stata che, ugualmente, si possa invocare il trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. in quanto l'attività è stata esercitata senza soluzione di continuità, comunque con la breve e ininfluente interruzione prevista per il passaggio di consegne, ed in maniera del tutto analoga alla precedente, finanche mediante l'utilizzo degli stessi beni materiali.

Il criterio decisivo, per stabilire se sussista un trasferimento, consiste nel fatto che l'entità economica conservi la sua identità a prescindere dal cambiamento del proprietario, il che si desume in particolare dal proseguimento effettivo o dalla ripresa della sua gestione.

Per determinare se questa condizione sia soddisfatta, si deve prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione, fra le quali rientrano, in particolare, il tipo d'impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, il valore degli elementi materiali al momento del trasferimento, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività". (cfr. Cass. n. 6770/2017).

In sintesi, l'impiego del medesimo personale e l'utilizzo dei medesimi beni aziendali costituiscono un indice probatorio di tale continuità (v. Cass. n. 26808/2018).

Il Giudice pare quindi aver applicato in maniera corretta i principi esposti.

D'altronde, l'eventuale omessa prosecuzione del rapporto di lavoro nel caso di trasferimento non diretto di azienda potrebbe essere finalizzata a eludere la garanzia della continuazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'originario datore di lavoro sancita dalla norma in esame (art. 2112 c.c.).

Invero, rimangono del tutto escluse dal campo di applicazione del trasferimento di azienda tutte quelle operazioni societarie (ad esempio, cessione del pacchetto azionario di controllo) che, pur incidendo sulla compagine azionaria, non valgono ad integrare il passaggio della titolarità dell'azienda (Cass., 12 marzo 2013, n. 6131) come non valgono i trasferimenti di società (artt. 2498-2500-novies c.c.) in assenza di un effettivo mutamento del soggetto imprenditore.

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