La negoziazione assistita nelle controversie di lavoro ad una svolta nella legge delega sulla riforma del processo civile
09 Maggio 2022
Quella della negoziazione assistita nelle controversie di lavoro è, per i giuslavoristi, una vicenda che viene da lontano.
Fin dalla sua fondazione nel 2002, AGI, l'associazione dei giuslavoristi italiani, ha rivendicato, anche sulla scorta di esperienze di altri ordinamenti, la possibilità di includere gli accordi transattivi in materia di lavoro raggiunti dalle parti, assistite ciascuna da avvocati, tra quelli sottratti ex art. 2113 cod.civ. alla possibilità di impugnazione nei sei mesi dalla loro sottoscrizione o dalla cessazione del rapporto di lavoro, se successiva.
La definitiva inoppugnabilità delle rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo era riservata, all'epoca, agli accordi raggiunti in tre sedi, considerate idonee a garantire la libera e consapevole dismissione di diritti da parte del lavoratore, e in virtù di ciò qualificate, nella prassi, come “sedi protette”: le commissioni di conciliazione presso gli uffici provinciali del lavoro (oggi ITL), quelle istituite in sede sindacale secondo le procedure previste dai contratti collettivi, le conciliazioni in sede giudiziaria nell'ambito di una controversia.
Da allora altre sedi “protette”, nelle quali stipulare validamente accordi non più impugnabili (salve ovviamente le ordinarie impugnazioni per nullità o annullamento per vizi della volontà, sempre possibili), si sono aggiunte nel corso del tempo all'elenco: le commissioni di certificazione costituite da diversi enti abilitati a costituirle (università, enti bilaterali istituiti dalla associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ITL, consigli provinciali dei consulenti del lavoro), la conciliazione monocratica gestita (per alcune specifiche ipotesi) dall'ispettore del lavoro (D.Lgs. 124/2004), i collegi di conciliazione e arbitrato previsti dall'art. 412-quarter c.p.c., che possono essere liberamente costituiti dalle parti, senza vincoli per quanto attiene alle caratteristiche delle persone chiamate a farne parte, salvo che il presidente del collegio deve essere un professore universitario o un avvocato cassazionista.
Nonostante tale progressivo allargamento delle sedi cd. “protette”, gli accordi conclusi con l'assistenza (reciproca) di avvocati (che costituiscono nei fatti gran parte delle conciliazioni stragiudiziali in materia di lavoro) sono rimasti soggetti al regime di impugnazione, costringendo così parti e avvocati, una volta raggiunto un accordo, a cercare una sede “protetta” nella quale sottoscrivere nuovamente la conciliazione per farle acquisire il carattere di definitività.
Un passaggio quasi sempre meramente formale, e quindi inutilmente dispendioso per le parti in termini di tempi e costi.
Bisognerà arrivare al 2014 perché il tema di una possibile modifica di tale situazione venga posto sul tappeto. Il decreto legge 132/2014 (cd. sulla degiurisdizionalizzazione) ha infatti introdotto nel nostro ordinamento un particolare strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la negoziazione assistita da avvocati. Uno strumento che riconosce l'importante ruolo che gli avvocati possono in prima persona rivestire nell'ambito delle cd. ADR (Alternative Dispute Resolution), pertanto accolto con favore dall'avvocatura nel suo complesso.
Nel decreto la possibilità di far ricorso alla negoziazione assistita era estesa alle controversie di lavoro, con conseguente equiparazione, quanto ad inoppugnabilità, delle conciliazioni raggiunte attraverso tale procedimento a quelle sottoscritte nelle sedi “protette” di cui all'art. 2113 cod.civ.
In sede di conversione, tuttavia, a seguito dell'opposizione manifestata soprattutto da alcuni settori delle organizzazioni sindacali e dalle associazioni imprenditoriali, la norma è stata modificata escludendo dalla possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita la materia del lavoro.
A nulla è valsa la protesta non solo degli avvocati giuslavoristi ma di tutta l'avvocatura nel suo complesso contro tale esclusione, ripetutamente formalizzata in mozioni, delibere e istanze del Congresso Nazionale Forense, del CNF e dell'OCF, che hanno stigmatizzato l'ingiustificato pregiudizio nei confronti degli avvocati che l'aveva determinata.
Un pregiudizio difficilmente comprensibile, quasi che gli avvocati siano da considerare soggetti inidonei a garantire una adeguata tutela alle parti e in particolare al lavoratore, soggetto debole del rapporto di lavoro.
Come se gli avvocati, che nell'ambito della negoziazione assistita possono raggiungere accordi in materie delicatissime come quelle di famiglia, non siano reputati in grado di gestire controversie di lavoro.
Al contrario, come dovrebbe essere evidente a chiunque, la garanzia offerta dall'assistenza di un avvocato liberamente scelto dalla parte non può essere considerata inferiore a quella riconosciuta alle altre, ormai variegate, sedi “protette”.
Chiunque abbia pratica di negoziazioni e conciliazioni in materia di lavoro sa che così non è.
L'avvocato tra l'altro, come si sa, è soggetto ad un codice deontologico, che prescrive il dovere di competenza, di diligenza e di fedele patrocinio e che prevede adeguate sanzioni per la violazione di tali obblighi. L'infedele patrocinio è persino un reato.
Ogni avvocato è inoltre obbligatoriamente assicurato per i danni eventualmente arrecati al proprio assistito.
D'altra parte deviazioni patologiche delle procedure conciliative purtroppo si sono verificate e si verificano anche nelle attuali sedi “protette”, deviazioni alle quelli l'intervento della magistrature del lavoro ha dovuto (e potuto) porre rimedio, come testimoniano diverse sentenze in materia (si vedano, a mero titolo di esempio, Cass. 24024/2013 e Cass. 25315/2018).
A riprova che i rimedi contro i fenomeni patologici esistono, e sarebbero esperibili nei confronti della negoziazione assistita al pari che nei confronti delle altre forme di conciliazione.
Nonostante tali buoni argomenti ogni tentativo successivo al 2014 di reintrodurre la negoziazione assistita in materia di lavoro si è infranto contro una barriera che sembrava insormontabile.
Fino al 2021, quando finalmente la materia è stata ripresa in considerazione dalla legge delega sulla riforma del processo civile, promossa dalla Ministra Cartabia, elaborata da una apposita commissione, approvata in via definitiva dal Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2021 (legge 26 novembre 2021 n. 206).
La legge delega, nella parte dedicata agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (e nell'ambito della dichiarata finalità di incentivare il ricorso a tali strumenti) prevede, per le controversie di cui all'art. 409 c.p.c., “fermo restando quanto disposto dall'art. 412-ter del medesimo codice, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell'azione, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro”, con la previsione “altresì che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all'art. 2113, quarto comma, del codice civile” (art 1, comma 4, lett. q).
L'espressa esclusione della condizione di procedibilità, così come il (probabilmente superfluo sotto il profilo tecnico) riferimento alle altre forme di conciliazione previste dalla contrattazione collettiva, che restano ferme, dovrebbe rassicurare chi teme che la negoziazione assistita possa “cannibalizzare” le altre sedi protette.
La negoziazione assistita da avvocati è dunque posta su un piano di assoluta parità con le altre sedi protette, con relativa parificazione degli effetti, ovvero della definitiva inoppugnabilità degli accordi raggiunti.
Le parti saranno dunque libere di scegliere la procedura conciliativa che meglio ritengono possa rispondere ai propri interessi e alle proprie esigenze, e soprattutto le conciliazioni raggiunte con l'assistenza dei rispettivi avvocati non avranno più necessità dell'ulteriore passaggio formale in altra sede conciliativa.
La precisazione circa la necessità che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato appare poi molto opportuna, anche al fine di fugare ogni dubbio circa l'eventualità che al lavoratore non sia assicurata adeguata tutela nel corso della procedura.
Una volta che i decreti delegati vedranno la luce, e salvo sorprese nella loro stesura che si spera proprio che stavolta non si verifichino, le parti avranno la possibilità di avvalersi di un'ulteriore sede protetta nella quale negoziare e raggiungere accordi.
Una possibilità in più, che non toglie nulla a nessuno e che va nella direzione, espressamente affermata nella legge delega, di perseguire obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile. |