Niente spazio esterno per il bar se l’assemblea di Condominio non dà il permesso

Redazione scientifica
05 Maggio 2022

Un locale pubblico all'interno di un Condominio per poter occupare lo spazio esterno antistante deve ottenere il permesse scritto dell'assemblea condominiale.

Un locale pubblico di Roma proponeva ricorso al TAR della Regione Lazio per ottenere l'annullamento del diniego di ampliamento dell'esercizio commerciale di somministrazione di alimenti e bevande nello spazio esterno di una via della Capitale.

Il ricorso è stato rigettato.

Secondo la pronuncia del Tribunale amministrativo regionale quando il locale pubblico si trova in un'area condominiale, per poter occupare il suolo antistante, l'esercizio commerciale deve per forza ottenere il premesso dell'assemblea del Condominio.

Tale consenso dovrebbe poi essere allegato alla relativa documentazione, dal momento in cui «trattandosi di area privata condominiale, non assegnata in via esclusiva quale pertinenza, occorre supportare la Segnalazione certificata di inizio attività con idoneo documento, da cui si evinca chiaramente il diritto/facoltà di utilizzo dell'area comune per finalità esclusiva di un Condomino, ovvero per lo svolgimento dell'attività di somministrazione».

L'esercente dell'attività lamentava in particolare l'assenza di uno specifico interesse pubblico che potesse in qualche modo giustificare il diniego del permesso richiesto, in quanto il marciapiede in questione era adibito a uso pubblico e non di pertinenza esclusiva del Condominio.

Specifica invece il TAR del Lazio che il titolare ricorrente non possedeva neanche i requisiti richiesti dal Regolamento comunale della città di Roma per quanto riguardava la possibilità di somministrare bevande e alimenti.

Inoltre, il Tribunale amministrativo ricordava anche i limiti posti dal nostro ordinamento consistenti nel divieto di alterare la destinazione del bene comune e di impedire al Condominio di utilizzarlo.

Pertanto, alla luce di queste considerazioni il TAR della Regione Lazio ha rigettato il ricorso.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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