Il danno da perdita di chance è alternativo al danno da lucro cessante
09 Maggio 2022
Il Tribunale di Mantova dichiarava colpevoli per i reati di diffamazione a mezzo stampa e di omesso controllo, rispettivamente, un giornalista e l'allora direttore della Gazzetta di Modena condannandoli, in solido, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. In particolare, due calciatori del Modena calcio avevano sporto denuncia relativamente a due articoli di stampa che riportavano la notizia, rivelatasi falsa, di un loro coinvolgimento nelle indagini sul c.d. totonero, per aver scommesso una ingente somma su una partita di serie C in schedina. La Corte d'Appello dichiarava di non doversi procedere, per avvenuta prescrizione ed al contempo il ricorso in cassazione di tale decisione veniva dichiarato inammissibile. Conseguentemente i due imputati vennero citati in giudizio, unitamente con l'editrice Gazzetta di Modena, ai fini risarcitori del danno patrimoniale e non; a tali fini i due calciatori assumevano di aver patito di danni psicologici poiché i tifosi del Modena li accusavano di aver determinato la retrocessione della squadra e di aver interrotto le trattative con due squadre di calcio italiane. Il Tribunale di Modena condannava in solido i convenuti al risarcimento del danno. I due calciatori impugnarono la decisione poiché fu riconosciuto dal Tribunale il danno daperdita di chance mentre invece era stata richiesta la liquidazione del danno non patrimoniale in assenza di prova della sua ricorrenza. Gli appellati chiesero il rigetto dell'appello e, in via incidentale, e che gli interessi sulle somme dovevano essere calcolate sin dalla data dei fatti. La Corte d'Appello di Bologna ha rigettato i due appelli proposti. Gli imputati ricorrevano in Cassazione.
Sul primo motivo relativo alla violazione dell'art. 112 c.p.c. ed il principio tra corrispondenza tra chiesto e pronunciato, devono ritenersi violati ogni qual volta il giudice, attribuisce o nega a uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti. Si può affermare che il giudice ha il potere-dovere di qualificare i fatti posti a base della domanda e di individuare le norme di diritto applicabili anche in difformità alle indicazioni delle parti. Sulla base di ciò si deve escludere la violazione del predetto art. 112 c.p.c., poiché tale decisione non può essere censurata per ultrapetizione atteso che, avendo il giudice svolto una motivazione sul punto, il difetto di ultrapetizione non è verificabile prima di aver accertato che quella motivazione sia erronea. In tal caso il dedotto errore del giudice attiene attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte. Inoltre, i due calciatori avevano allegato le prove di aver subito un danno alla riservatezza e all'onore poiché a seguito della pubblicazione dell'articolo sulla Gazzetta di Modena, le trattative intercorse con due squadre italiane si erano interrotte. La questione della erronea qualificazione della domanda è suffragata da elementi deboli: uno è l'utilizzo dell'espressione danno da perdita di chance e l'altro il non aver messo il danno lamentato in nesso di relazione causale con la stipulazione dei contratti. Il primo argomento presentato, non regge alla luce della giurisprudenza della Corte, secondo cui l'interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali deve avvenire in applicazione dei canoni ermeneutici di cui all'art. 12 delle preleggi; ciò posto, l'interpretazione della Corte d'Appello risulta sorretta da argomenti compatibili con tale predetta norma. In relazione al secondo motivo, in cui i ricorrenti imputano alla sentenza gravata la violazione del principio dell'onere della prova per avere la Corte d'Appello disatteso la il motivo di impugnazione con cui era stato sostenuto che non era stata fornita la prova del danno da lucro cessante. Secondo la Cassazione il motivo è inammissibile poiché un motivo denunciante la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura effettivamente e deve essere considerato come tale solo se in esso risulti dedotto che il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivo ed eccezioni. Quanto al ricorso incidentale, questo è stato considerato inammissibile dalla Corte d'Appello, in quanto la richiesta che ne costituisce l'oggetto si sostanzia, non in una critica, ma in una inammissibile richiesta di interpretazione del titolo che semmai compete al giudice dell'esecuzione. In conclusione, il ricorso principale è infondato è quello incidentale è inammissibile.
(Fonte: Diritto e Giustizia) |