La perentorietà del termine per il deposito del fascicolo di parte

Redazione scientifica
10 Maggio 2022

La perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, comma 2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, produce effetti limitati alla decisione del giudice di prime cure.

In un giudizio promosso per il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente stradale, il Tribunale, in funzione di giudice di appello, dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'attore soccombente contro la sentenza di primo grado.

Osservava il Tribunale che l'appellante aveva ritirato il suo fascicolo all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 15 marzo 2019 e l'aveva poi depositato soltanto in data 27 maggio 2019, oltre il termine per il deposito delle comparse conclusionali.

Trattandosi di un termine perentorio, il Tribunale ha ritenuto di non poter esaminare né il profilo della tempestività dell'appello né il merito dello stesso, con conseguente pronuncia di inammissibilità.

L'originario attore censurava la sentenza del Tribunale in sede di legittimità, sul rilievo che la perentorietà del termine per il deposito di fascicolo di parte rimarrebbe interna al giudizio di primo grado, senza valere per quello di appello.

La S.C. ha ritenuto il motivo fondato, evidenziando che «sebbene il termine entro il quale, a norma dell'art. 169, comma 2, c.p.c. deve avvenire il deposito del fascicolo di parte, ritirato all'atto della rimessione della causa al Collegio, sia perentorio, la sua inosservanza produce effetti limitati alla decisione del giudice di prime cure».

Pertanto, «il deposito del fascicolo nel giudizio di appello non costituisce introduzione di nuove prove documentali, sempre che i documenti contenuti nel fascicolo siano stati prodotti, nel giudizio di primo grado, nell'osservanza delle preclusioni probatorie risultanti dagli artt. 165 e 166 c.p.c.».

Nel caso di specie, il Tribunale non ha collegato la decisione di inammissibilità ad un qualche rilievo relativo alla non regolarità delle prove assunte in primo grado e depositate dall'appellante fuori termine, limitandosi alla pronuncia in rito sulla base del solo dato formale.

Ne consegue che la decisione impugnata è viziata, posto che la documentazione depositata non poteva ritenersi nuova, per cui il giudice avrebbe dovuto ugualmente tenerne conto.

Alla luce dei motivi esposti, i giudici di legittimità cassano la sentenza impugnata e rinviano al Tribunale, in persona di diverso magistrato, affinchè proceda all'esame del merito dell'appello erroneamente dichiarato inammissibile.

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