Accertata inidoneità non opposta dal lavoratore e sindacabilità in sede giudiziale dell'accertamento

Teresa Zappia
10 Maggio 2022

Visita medica del dipendete: il giudice può sindacare l'accertata inidoneità del lavoratore se questo non abbia fatto ricorso ai sensi dell'art. 41, co. 9, D.lgs. n. 81/2008, ma il datore non abbia dimostrato il tentativo di ricollocazione?

Visita medica del dipendete: il giudice può sindacare l'accertata inidoneità del lavoratore se questo non abbia fatto ricorso ai sensi dell'art. 41, co. 9, D.lgs. n. 81/2008, ma il datore non abbia dimostrato il tentativo di ricollocazione?

In linea con la giurisprudenza di legittimità, nonché con quanto affermato dal giudice delle leggi, la dichiarazione di inidoneità fisica, in esito al controllo disposto dal datore, non ha carattere di definitività, potendo il giudice di merito pervenire a diverse conclusioni sulla base di una CTU disposta nel medesimo giudizio.

Rientrano nel c.d. "rischio d'impresa", infatti, le conseguenze della scelta datoriale di optare per il licenziamento del dipendente (gmo) ovvero agire secondo le normali regole contrattuali per la risoluzione giudiziaria del rapporto di lavoro a causa della sopravvenuta impossibilità della prestazione.

L'art. 42 D.lgs. n. 81/2008 prevede, inoltre, che il lavoratore divenuto inabile possa essere assegnato anche a mansioni equivalenti o inferiori "ove possibile", così contemperando i contrapposti interessi coinvolti.

Sarà il datore a dover ricercare le soluzioni che, nell'ambito della propria organizzazione aziendale, risultino le più convenienti ed idonee ad assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore, con correlato onere probatorio in sede processuale.

Alla luce di quanto sopra, deve escludersi la non sindacabilità del giudizio di inidoneità non opposto dal lavoratore.