Recesso ante tempus dal contratto di agenzia a tempo determinato e “novum” in appello

10 Maggio 2022

Contratto di agenzia a tempo determinato: se il ricorrente ha agito al fine di ottenere l'indennità per mancato preavviso, può chiedere, in sede di gravame, il risarcimento del danno assumendo l'identità della causa petendi?

Contratto di agenzia a tempo determinato: se il ricorrente ha agito al fine di ottenere l'indennità per mancato preavviso, può chiedere, in sede di gravame, il risarcimento del danno assumendo l'identità della causa petendi?

Nell'ambito di un contratto di agenzia, l'indennità per mancato preavviso riguarda unicamente il recesso dal contratto a tempo indeterminato, tenuto conto del dato letterale dell'art.1750 c.c.

La ratio di tale disposizione deve individuarsi nella circostanza che l'istituto del preavviso è connaturato ai contratti di lavoro per i quali non sia stato previsto un termine di durata.

Qualora il ricorrente, parte di un contatto di agenzia a tempo determinato, abbia inizialmente chiesto un bene esattamente individuato - rectius l'indennità di mancato preavviso ex art. 1750 c.c. – non potrà, in sede di gravame ed a seguito del diniego del giudice di primo grado, domandare il risarcimento del danno per l'anticipata risoluzione del rapporto assumendo l'identità della causa petendi (i.e. il recesso ante tempus).

Nelle due ipotesi, infatti, sebbene il petitum derivi da un fatto simile, deve ritenersi diverso: nel caso di cui all'art. 1750 c.c., l'indennità di mancato preavviso è predeterminata dalla contrattazione collettiva e facilmente determinabile nel quantum attraverso un mero calcolo aritmetico; in ipotesi di recesso ingiustificato prima della scadenza del termine di durata, invece, il danno va determinato in base ad una serie di elementi (le spese sostenute dall'agente, la natura dell'attività, il prevedibile mancato guadagno nel periodo residuo, tenuto conto di quanto l'agente ha guadagnato in altre attività o comunque avrebbe potuto guadagnare usando l'ordinaria diligenza) i quali devono essere allegati e dimostrati dal ricorrente.

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