La morte dell’unico difensore determina automaticamente l'interruzione del processo

Redazione scientifica
11 Maggio 2022

La morte dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza.

A.P. ricorre per la cassazione della sentenza con la quale la Corte d'appello, rigettandone il gravame, ha confermato la decisione di primo grado, accogliendo l'opposizione proposta da C. S.p.a. e conseguentemente revocando il d.i. emesso su ricorso di A.P.

Con l'unico motivo il ricorrente denuncia la nullità degli atti processuali e della sentenza emessa dalla Corte d'appello a causa della mancata interruzione del processo per decesso dell'unico difensore costituito per l'appellante.

La Corte accoglie il ricorso, evidenziando che il decesso dell'avvocato è avvenuto in data 1° ottobre 2018, prima della data dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in grado di appello.

Ne consegue che lo svolgimento del processo seguito alla morte del predetto difensore - e, quindi, l'udienza di p.c. tenutasi in data 10 luglio 2019 e la pronuncia della medesima sentenza - hanno avuto luogo dopo che il processo versava in stato di interruzione ex lege ai sensi dell'art. 301 c.p.c. e, dunque, in palese violazione del principio del contradditorio.

Quanto alle conseguenze della rilevata violazione, la Corte richiama il consolidato principio secondo cui «la morte (come la radiazione o la sospensione dall'albo) dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza, con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza»(Cass. civ., n. 22268/2010; Cass. civ., n. 24271/2013).

Alla luce dei motivi esposti, pertanto, la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

*Tratto da:www.dirittoegiustizia.it

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