Processo esecutivo, nessuna riparazione per chi non prova il danno

Redazione scientifica
12 Maggio 2022

Il debitore esecutato rimasto inattivo non riporta, di regola, effetti negativi per l'irragionevole durata del processo esecutivo e, pertanto, «grava sullo stesso l'onere di allegare uno specifico interesse ad una celere espropriazione e di dimostrarne l'esistenza, nel rispetto degli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova».

Con l'ordinanza in esame, la Corte di cassazione si pronuncia sulla mancata corresponsione in favore dei ricorrenti dell'indennizzo per la non ragionevole durata del processo civile di esecuzione promosso nei loro confronti.

In particolare, i ricorrenti con l'unico motivo di ricorso, lamentano la violazione dell'art. 6 CEDU e della l. 89/2001, per non aver la Corte d'appello ritenuto che un processo esecutivo durato per 25 anni avesse superato notevolmente il termine di durata ragionevole.

A riguardo, la Suprema Corte evidenzia che il debitore esecutato rimasto inattivo non riporta, di regola, effetti negativi per l'irragionevole durata del processo esecutivo presupposto, preordinato al soddisfacimento dell'esclusivo interesse del creditore.

Pertanto, non potendo operare nei suoi confronti la presunzione di danno non patrimoniale derivante dalla pendenza del processo, «grava sullo stesso l'onere di allegare uno specifico interesse ad una celere espropriazione e di dimostrarne l'esistenza, nel rispetto degli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova» (Cass. civ., n. 29139/2019).

Invero, il debitore esecutato – a differenza del contumace nell'ambito di un processo dichiarativo – è soggetto al potere coattivo del creditore, recuperando solo nelle eventuali fasi di opposizione, la pienezza della posizione di parte, con possibilità di svolgere contradditorio e difesa tecnica (Cass. civ., n. 89/2016).

Pertanto, qualora il debitore abbia svolto un ruolo in qualche misura attivo nella procedura esecutiva, non può escludersi un suo interesse ad una rapida definizione della stessa; diversamente dall'ipotesi in cui lo stesso abbia ivi mantenuto una posizione passiva di attesa della liquidazione dei beni pignorati.

Posto che nella specie ricorre tale ultima ipotesi, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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