Le clausole generali o elastiche “negoziali” e potere disciplinare del datore
13 Maggio 2022
L'arbitrarietà della singola assenza, per la quale la contrattazione collettiva prevede l'applicazione di una sanzione conservativa, può essere intesa come una clausola generale con conseguente applicabilità anche all'ipotesi in cui il lavoratore abbia fruito, per un solo giorno, abusivamente di un permesso ex L. n. 104/92?
Al fine di poter stabilire la sanzione applicabile al lavoratore e, dunque, valutare la legittimità di un eventuale licenziamento per motivi disciplinari, è necessario in primis tenere conto del contenuto della contestazione.
Qualora la parte datoriale abbia lamentato l'arbitrarietà dell'assenza, senza fare espresso riferimento all'illegittimo uso del permesso giornaliero ex L. n. 104/92, la fattispecie ben potrebbe essere ricondotta, nell'ambito di un giudizio eventualmente instaurato dal licenziato, all'ipotesi per la quale le parti sociali hanno previsto l'applicazione di una sanzione conservativa.
È, infatti, consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore, ed in concreto accertata, nella previsione contrattuale “meno grave” anche laddove sia espressa attraverso clausole generali o elastiche, senza uscire dal perimetro del giudizio di proporzionalità operato in sede negoziale. Il necessario riempimento di contenuto della clausola generale o elastica, infine, analogamente a quanto avviene per l'applicazione dell'art. 2119 c.c.), è eseguito dal giudice impiegando standard conformi ai valori dell'ordinamento ed esistenti nella realtà sociale. |