La responsabilità solidale dell'acquirente dell'immobile per le spese condominiali pregresse è limitata al biennio precedente l'acquisto
13 Maggio 2022
Con l'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sull'azione di indebito soggettivo proposta dall'acquirente di un immobile sito in un condominio avverso il pagamento delle spese condominiali intimatole dalla venditrice. In particolare, l'acquirente dell'appartamento sosteneva che i contributi condominiali fossero di spettanza della venditrice, in quanto relativi a voci di spesa antecedenti l'alienazione dell'immobile. Dello stesso parere la Corte d'Appello, la quale affermava che, essendo i contributi condominiali precedenti di oltre due anni la compravendita, l'obbligazione oggetto della causa non era solidale fra le parti, per cui l'azione proposta dall'acquirente dell'immobile non poteva essere qualificata di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c., ma quale adempimento del terzo di un debito altrui, con conseguente richiesta di restituzione da parte dell'effettivo debitore. A riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che la responsabilità solidale dell'acquirente per il pagamento dei contribuiti dovuti al Condominio dal venditore è limitata al biennio precedente all'acquisto, trovando applicazione l'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., secondo cui il principio dell'ambulatorietà, in base al quale l'acquirente di un'unità immobiliare condominiale può essere chiamato a rispondere dei debiti condominiali del suo dante causa, solidamente con lui, ma non al suo posto, opera solo nei confronti dei rapporti esterni con il condominio, non anche nei rapporti interni tra acquirente e venditore: in quest'ultimo rapporto, infatti, salvo che non sia diversamente convenuto dalle parti, è operante il principio generale della personalità delle obbligazioni, con la conseguenza che l'acquirente dell'appartamento risponde soltanto delle obbligazioni condominiali sorte in epoca successiva al momento in cui, acquistandolo, è divenuto condomino e qualora sia chiamato a rispondere delle obbligazioni condominiali sorte in epoca anteriore, in virtù del principio dell'ambulatorietà, ha comunque diritti a rivalersi nei confronti del suo dante causa (Cass. civ. n. 1956/2000). Alla luce di tali considerazioni, nel caso di specie l'unico soggetto obbligato al pagamento delle spese nei confronti del Condominio è la venditrice, in qualità di proprietaria dell'unità immobiliare al momento dell'adozione delle delibere condominiali fonti dell'obbligazione in questione, con conseguente legittimità dell'azione di indebito soggettivo proposta dall'acquirente. Ne consegue, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
Fonte: dirittoegiustizia.it
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