Il pagamento del contributo per la pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche: omissione e conseguenze
16 Maggio 2022
Massima
Il termine fissato per il deposito delle somme necessarie al pagamento del contributo per la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche prescritto dall'art. 18- bis d.P.R. 115/2002, è diverso da quello entro il quale deve avvenire la pubblicazione dell'avviso di vendita sul predetto Portale, con la conseguenza che l'inutile spirare di esso comporta non già l'estinzione della procedura a norma dell'art. 631-bis c.p.c., quanto piuttosto l'improseguibilità del processo esecutivo per l'impossibilità di compiere un atto indispensabile al suo divenire. Il caso
Pronunciando ordinanza di vendita in seno ad una procedura espropriativa immobiliare, il giudice dell'esecuzione disponeva, a proposito degli adempimenti pubblicitari, che gli stessi fossero adempiuti, tra l'altro, mediante inserimento, a cura del creditore procedente e/o altro creditore munito di titolo esecutivo, dell'avviso di vendita, almeno quarantacinque giorni prima del termine fissato per il deposito delle offerte alla vendita senza incanto, sul portale delle vendite pubbliche, previo tempestivo pagamento del contributo di pubblicazione ai sensi dell'art. 18-bis d.P.R. 115/2002, a pena di estinzione ex art. 631-bis c.p.c. Nel corso dello svolgimento delle operazioni liquidatorie gli esecutati depositavano istanza di estinzione della procedura a norma dell'art. 631-bis c.p.c., sostenendo, tra l'altro, che alla pubblicazione dell'avviso di vendita aveva provveduto lo stesso custode, sicché la stessa doveva ritenersi giuridicamente inesistente e, dunque, omessa per causa imputabile ai creditori, già individuati dall'ordinanza come unici soggetti legittimati ad eseguirla. Il provvedimento di rigetto dell'istanza di estinzione, adottato dal giudice dell'esecuzione, il quale osservava che la fattispecie di cui all'art. 631-bis c.p.c. si verifica solo se l'omissione è imputabile al creditore, laddove invece nella fattispecie in esame la pubblicazione era stata comunque tempestivamente eseguita, veniva confermato dal giudice del merito, sia in primo grado che in appello. In particolare, la Corte territoriale riteneva che, sebbene l'avviso di vendita pubblicato dal custode in luogo del cancelliere doveva considerarsi inesistente, in quanto atto processuale proveniente da soggetto non qualificato secondo la legge, e dunque insuscettibile di sanatoria, la richiesta di estinzione ex art. 631-bis c.p.c. era infondata in quanto detta norma sanziona, in ipotesi da considerarsi tassative, con l'estinzione dell'esecuzione, solo l'omessa pubblicazione dell'avviso di vendita sul PVP per causa imputabile ai creditori, il che nel caso di specie non era avvenuto, atteso che non poteva ascriversi al creditore l'omessa pubblicazione di un avviso di vendita inesistente (tale dovendosi considerare quello del custode). Nell'articolare il ricorso per cassazione, il debitore deduceva, tra l'altro, che anche l'omesso compimento delle ulteriori forme di pubblicità previste dall'art. 490 c.p.c. e dalla ordinanza di vendita comportasse l'estinzione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 631-bis c.p.c. La questione
La questione che quindi è stata scrutinata dalla pronuncia in esame attiene all'ambito di applicazione della disposizione di cui all'art. 631-bis c.p.c., (introdotto dal d.l. 83/2015, convertito dalla l. 132/2015) con particolare riguardo alla sua idoneità ad applicarsi anche alle omissioni pubblicitarie diverse da quelle contemplate dal testo della disposizione. Le soluzioni giuridiche
Nel rigettare il ricorso gli ermellini muovono dalla premessa per cui l'art. 631-bis c.p.c. sanziona con l'estinzione (tipica, stante il rinvio alla previsione di cui all'art. 630, commi secondo e terzo) della procedura esecutiva l'omessa (o tardiva) pubblicazione dell'avviso di vendita sul P.V.P., ove imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo. In particolare, la Corte rileva che, affinché possa ritenersi concretizzata la causa estintiva contemplata dall'art. 631-bis c.p.c. è necessario un inadempimento che si sostanzi nella omessa pubblicazione dell'avviso di vendita nel pvp, per causa imputabile al creditore, sicché non è sufficiente che nel termine previsto non sia avvenuta la pubblicazione prescritta nell'ordinanza di vendita, essendo necessario che ciò sia ascrivibile a colpa del creditore. Questa essendo la cornice normativa, l'estinzione in parola, prosegue la sentenza, non ricorre in fattispecie diverse da quelle ivi esplicitamente previste, sicché la mancata esecuzione delle altre forme di pubblicità della vendita è eccentrica rispetto alla fattispecie coniata dall'art. 631-bis c.p.c., potendo invece provocare chiusura anticipata della procedura per impossibilità di compiere gli atti necessari per giungere al suo fisiologico epilogo. Allo stesso approdo, secondo la Corte, si deve pervenire in relazione alle conseguenze della mancata anticipazione del contributo per la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche richiesto dall'art. 18-bis d.P.R. 115/2002. Invero, osserva la pronuncia, il termine per la pubblicazione dell'avviso di vendita sul P.V.P., la cui violazione determina l'applicazione delle conseguenze estintive dell'art. 631-bis c.p.c. è diverso dal termine fissato per il deposito di somme necessarie allo svolgimento delle successive attività processuali, con la conseguenza che l'inutile spirare di esso determina non già l'estinzione (tipica) della procedura, quanto piuttosto la sua improseguibilità. Osservazioni
La previsione di cui all'art. 631-bis c.p.c. costituisce la traduzione normativa dell'importanza che il legislatore ha attribuito alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale, importanza tale da sanzionare con l'estinzione della procedura l'eventuale inosservanza di questo adempimento, ove rimproverabile al creditore. Ed infatti, prima dell'intervento normativo in parola si riteneva generalmente che l'omessa esecuzione degli adempimenti pubblicitari (e la pronuncia in esame lo conferma) non potesse determinare di per sé l'estinzione tipica della procedura, ma solo la sua improseguibilità. L'art. 631-bis c.p.c. si inserisce in questo contesto introducendo invece una evidente ipotesi di estinzione tipica, come si ricava dalla sua collocazione sistematica e dal richiamo ai commi secondo e terzo dell'art. 630 c.p.c. (rilievo officioso, operatività di diritto della causa di estinzione, reclamabilità dinanzi al collegio del provvedimento che dichiara l'estinzione ovvero rigetta la relativa eccezione). Poiché il presupposto della declaratoria di estinzione riposa nella mancata pubblicazione per causa imputabile ai creditori titolati, e poiché la pubblicazione, a mente dell'art. 161-quater disp. att. c.p.c. avviene normalmente ad opera del professionista delegato, secondo taluna dottrina le ipotesi di mancata pubblicazione imputabile al creditore erano da circoscriversi al caso di vendita non delegata, ed al caso in cui il creditore titolato omettesse di fornire al delegato le somme necessarie al pagamento del contributo per la pubblicazione di cui all'art. 18-bis d.P.R. 115/2002. Affrontando questa seconda ipotesi la Corte, in dissenso rispetto a tale opinione, esclude che il mancato versamento di quanto necessario al pagamento del contributo di pubblicazione assurga a causa di estinzione (tipica) della procedura ai sensi del citato art. 631-bis c.p.c., poiché il termine a tal'uopo previsto è diverso da quello, successivo (e contemplato dall'art. 631-bis citato), entro il quale la pubblicazione deve avvenire. Riferimenti
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