Con il processo telematico è ancora necessario produrre il fascicolo di parte in appello? La parola alle Sezioni Unite

Redazione scientifica
16 Maggio 2022

L'ordinanza interlocutoria della Cassazione (n.14534/2022) riguarda la necessità di innovare la procedura civile alla luce delle migliorie tecnico-giuridiche offerta dall'avvento del processo telematico.

La Corte di cassazione ha esaminato la questione delle conseguenze della mancanza nel giudizio d'appello dei documenti posti dal giudice di primo grado alla base della sua decisione, mancanza determinata dall'omesso deposito in appello del fascicolo di primo grado della parte appellata.

La vicenda ineriva ad un giudizio instaurato da alcuni condomini contro una società, volto ad ottenere la rimozione di un cancello in ferro apposto dalla convenuta su un tratto di strada pubblico sul quale il Condominio aveva ingresso secondario.

La convenuta, costituitasi in giudizio, deduceva di non aver mai precluso al Condominio l'accesso; interveniva, poi, anche il Comune di Roma aderendo alla tesi attorea e chiedendo che venisse accertato che la società aveva abusivamente intercluso il transito lungo una via di uso pubblico.

Il Tribunale accoglieva la domanda attorea e condannava la società a rimuovere il cancello. Avverso detta sentenza proponeva appello la società, chiedendo che, in riforma della decisione impugnata, venisse rigettata o dichiarata inammissibile la domanda principale degli attori.

La Corte d'appello ha accolto il gravame, rilevando che gli appellati non avevano depositato in appello il loro fascicolo di primo grado, fascicolo nel quale erano verosimilmente contenuti i documenti in forza dei quali era stata accolta la loro domanda principale.

Per tale motivo i giudici di secondo grado hanno ritenuto di non disporre degli elementi necessari per potere valutare la fondatezza della domanda degli attori, contestata dalla società appellante, in particolare per quanto concerne la natura della strada oggetto di causa.

Ricorrevano, quindi, per cassazione i condomini lamentando che la Corte d'appello non aveva considerato la natura di revisio prioris instantiae dell'appello, in cui la parte appellante assume la veste di attore, con l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame.

Di qui la disamina della questione delle conseguenze della mancanza nel giudizio d'appello dei documenti posti dal giudice di primo grado alla base della sua decisione, mancanza determinata dall'omesso deposito in appello del fascicolo di primo grado della parte appellata.

Sulla questione - come sottolineano i ricorrenti - si sono pronunciate due volte le Sezioni Unite, con le pronunce Cass. civ., n. 28498/2005 e negli stessi termini Cass. civ., n. 3033/2013, del tutto trascurate dal giudice d'appello.

In esse è stato affermato che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame.

E' stato altresì evidenziato che i criteri di cui all'art. 2697 c.c. vanno si applicati, ma non nella tradizionale ottica sostanziale, bensì sotto il profilo processuale, in virtù del quale è l'appellante, in quanto attore dell'invocata revisio, a dovere dimostrare il fondamento della propria domanda.

Rispetto alle pronunzie delle sezioni unite, la questione in esame registra negli ultimi anni delle novità, grazie all'introduzione del c.d. processo civile telematico.

Nel processo telematico vi dovrebbe essere soltanto un fascicolo digitale, una cartella all'interno di un archivio informatico nella quale confluiscono sia gli atti inviati telematicamente dagli avvocati dal proprio studio, sia tutti gli atti che si formano nel processo ad opera del giudice.

Con la formazione di un unico fascicolo, che raccoglie tutti i documenti, si dovrebbe avere l'accantonamento della distinzione tra il fascicolo d'ufficio e il fascicolo di parte presente nelle norme del codice di rito.

Di qui la risoluzione della questione in esame: non essendo contemplata la possibilità di ritiro dei documenti informatici, questi vengono telematicamente appresi dal giudice di secondo grado con l'acquisizione dell'unico fascicolo.

Tuttavia, il superamento del sistema cartaceo è però ben lungi dall'essere completato: se per quanto concerne il giudice di pace il processo telematico è ancora in fase sperimentale, anche nei tribunali si ha una situazione "mista", di deposito telematico e cartaceo degli atti.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio, investe le Sezioni Unite delle seguenti questioni:

  • se l'adozione del processo telematico, che prevede la creazione di un unico fascicolo e non contempla l'ipotesi del ritiro dei documenti in esso contenuti, comporti l'abbandono della distinzione tra fascicolo d'ufficio e fascicolo di parte di cui agli artt. 168, 169 c.p.c., 72, 73, 74, 75, 76 e 77 disp. att. c.p.c.;
  • se ciò determini il superamento della posizione interpretativa, fatta propria da questa Corte con le pronunzie delle Sezioni Unite n. 28498/2005 e n. 3033/2013, secondo cui l'appellante «subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte, quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice d'appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare»;
  • se tale superamento valga solo per le cause ove i documenti sono contenuti nel c.d. fascicolo informatico ovvero se - al fine di evitare irragionevoli differenze di trattamento - valga anche per cause ove i documenti siano ancora presenti in formato cartaceo nel fascicolo di parte.

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it