Il condomino può distaccarsi dal riscaldamento centralizzato dello stabile, ma deve pagare i consumi involontari

Redazione scientifica
16 Maggio 2022

Un condomino ha il diritto di rinunciare all'uso dell'impianto di riscaldamento centralizzato contribuendo tuttavia alle spese relative ai consumi involontari.

Un condomino di uno stabile aveva impugnato le delibere assembleari del suo Condominio con le quali si era deciso di esentare completamente altri condomini che si erano distaccati dall'impianto centralizzato di riscaldamento, dal pagamento delle spese relative ai consumi involontari.

Il Tribunale di Savona aveva accolto la domanda proposta dal condomino.

La decisione del Giudice di primo grado si fondava principalmente sul disposto dell'art. 1118 c.c. secondo cui: «il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma».

Nel caso in esame, era stata poi disposta la CTU per le dovute verifiche, il cui esito aveva riscontrato che il distacco dall'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato (precedentemente autorizzato con delibera assembleare) aveva effettivamente portato ad un aumento considerevole dei costi da sostenere relativamente ai consumi involontari per gli altri condomini che non si erano distaccati.

Per ovviare a tale aumento, il Tribunale aveva stabilito che i condomini che si erano separati dovevano comunque contribuire a una quota delle spese di consumo del carburante a titolo di consumo involontario, come per l'energia prodotta, ma non utilizzata, di cui comunque beneficiano gli ambienti privati anche se non allacciati all'impianto centralizzato.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il giudice di primo grado ha dichiarato invalide le delibere impugnate in quanto contrarie all'art. 1118 c.c. e anche per avere illegittimamente modificato i criteri di ripartizione delle spese condominiali.

Dunque, il Tribunale di Savona ha accolto la domanda del condomino.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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