Conservazione dei preventivi di spesa

Redazione scientifica
13 Maggio 2022

In caso di lavori straordinari deliberati e già eseguiti l'amministratore sia obbligato a tenere copia e a fornire anche gli eventuali preventivi non approvati in assemblea di altri fornitori?

In caso di lavori straordinari deliberati e già eseguiti l'amministratore sia obbligato a tenere copia e a fornire anche gli eventuali preventivi non approvati in assemblea di altri fornitori?

L'approvazione di lavori in condominio avviene in assemblea condominiale dopo aver valutato diversi preventivi e a maggioranza, che varia in base alla necessità di effettuare interventi ordinari o straordinari. Una volta fatta la scelta del preventivo migliore, bisogna contattare la ditta prescelta fissare l'appuntamento per la firma di affidamento dei lavori.

La legge nulla dispone in merito alle modalità di apertura delle buste dei preventivi predisposti dalle diverse ditte che si sono rese disponibili ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria nel condominio. Spetta, quindi, al regolamento condominiale prevederle oppure, caso per caso, possono venire stabilite con apposite decisioni assembleari. Si può così deliberare ad esempio che l'apertura delle buste avvenga durante l'assemblea convocata per la scelta della ditta e non prima. Peraltro, dell'apertura delle buste deve essere fatta specifica menzione nel verbale della riunione condominiale. È bene sapere che non esiste un numero specifico e fissato per legge di preventivi da presentare all'assemblea di condominio per eventuali lavori da fare. Si possono presentare quanti preventivi necessari. Parimenti spetta all'assemblea decidere, in difetto di specifiche norme del regolamento condominiale, le modalità di presentazione dei preventivi (ad esempio in busta chiusa con timbro e firma sui lembi) e/o il numero degli stessi

Premesso quanto innanzi esposto, in riferimento al quesito in esame, una volta approvato il preventivo, quest'ultimo sarà indicato nel verbale (quindi conservato). Quanto agli altri, nel silenzio della legge, l'indicazione dovrebbe essere discrezionale dell'assemblea. Tuttavia, la conservazione di quest'ultimi, servirebbe “teoricamente” solo ad una verifica postuma (eventuale contestazione o rilievo da parte di qualche condomino assente).

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