Non è inammissibile il ricorso notificato e depositato in modalità analogica anziché telematica
16 Maggio 2022
Secondo la consolidata giurisprudenza della CEDU occorre sempre bilanciare l'esigenza di certezza del diritto con il diritto del singolo ad un giusto processo, così come disposto dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, in base ad un ragionevole rapporto di proporzionalità tra mezzi utilizzati e scopo perseguito; poiché detto principio è accolto anche nell'art. 111 della Costituzione, non è inammissibile il ricorso tributario notificato e depositato in modalità analogica in vigenza della normativa che obbliga all'utilizzo degli strumenti telematici. |