L'assoggettabilità ad azione revocatoria della delegazione di pagamento
17 Maggio 2022
Una s.p.a. delega un terzo, di cui è creditrice, a pagare un proprio debito nei confronti di una s.r.l. Dichiarato il fallimento della s.p.a., il curatore fallimentare propone azione revocatoria del predetto pagamento nei confronti della s.r.l.: la delegazione di pagamento è assoggettabile all'azione revocatoria?
Con l'azione revocatoria ordinaria ex art. 66 L.Fall. il curatore fallimentare può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile. L'art. 67, comma 1, n. 2, L.Fall. prevede che sono revocati gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, al fine della esperibilità dell'azione revocatoria prevista dall'art. 67, comma 1, n. 2 L.Fall., mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, sono soltanto quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, come gli assegni circolari e bancari ed i vaglia cambiari; ne consegue che, ai sensi della suddetta disposizione di legge, va affermata la revocabilità, quale mezzo anormale di pagamento idoneo a ledere la par condicio creditorum, di una delegazione che il debitore abbia posto in essere allo scopo di estinguere la preesistente obbligazione pecuniaria, già scaduta ed esigibile, non rilevando la convinzione del creditore, che risulti consapevole dello stato d'insolvenza dell'obbligato, in ordine alla utilizzazione da parte del solvens di denaro proprio (Cass. civ., sez. I, 15 luglio 2011, n. 15691). Dunque, la delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. (cosiddetta solutoria o delegatio solvendi), tramite la quale il delegato esegue un pagamento nei confronti del delegatario, costituisce un mezzo anormale di pagamento e come tale è assoggettabile all'azione revocatoria (cfr. Cass. civ. 17 gennaio 2003, n. 649; Trib. Milano 18 marzo 2004). Nel caso che ci occupa, il curatore fallimentare poteva legittimamente agire contro il delegatario per la revoca del pagamento, posto che in tali casi il pagamento si presume eseguito con denaro del delegante e la delegazione è certamente un mezzo anormale di pagamento. Va comunque precisato che, attesa la struttura unitaria della delegazione, la quale si traduce in un rapporto unico con tre soggetti e due rapporti sottostanti, per gli effetti delegatori devono sussistere due condizioni: che il delegante sia creditore del delegato e debitore del delegatario e che il delegato abbia assunto l'obbligo di pagare a quest'ultimo il debito del delegante. La formazione del negozio giuridico di delegazione può essere anche progressiva e non contestuale, senza che faccia venir meno l'unicità del rapporto ed è irrilevante, nella fattispecie di cui agli artt. 1268 e 1269 c.c., la consapevolezza dell'esistenza e della natura della provvista, non essendo richiesta dalla norma (Cass. civ., sez. I, 15 luglio 2011, n. 15691).
Normativa - Artt. 66 e 67 L.Fall.; art. 1269 c.c. Guida all'approfondimento – P. Bosticco, Azione revocatoria fallimentare (bussola), in questo portale, 21 maggio 2020; Mezzi anormali di pagamento e revocatoria fallimentare, in questo portale, 16 ottobre 2019. |