Equivalenza della mansione "svuotata"?

17 Maggio 2022

Pubblico impiego: se il lavoratore lamenta lo svuotamento delle mansioni, il giudice deve comunque procedere ad un giudizio di equivalenza analogo a quello previsto in ipotesi di asserito demansionamento?

Pubblico impiego: se il lavoratore lamenta lo svuotamento delle mansioni, il giudice deve comunque procedere ad un giudizio di equivalenza analogo a quello previsto in ipotesi di asserito demansionamento?

L'ipotesi di accertamento del demansionamento lamentato dal dipendente pubblico deve essere distinta da quella in cui, in sede giudiziale, venga dimostrato il c.d. "svuotamento" (sostanziale) delle mansioni.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la fattispecie la quale si sia concretizzata in uno svuotamento dell'attività lavorativa deve ritenersi non rientrante nel concetto di equivalenza delle mansioni di cui all'art. 52, co. 1, D.lgs. n. 165/2001, configurandosi piuttosto la diversa ipotesi di "sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nel pubblico impiego” (Cass. n. 11835/2009).

In tali circostanze sarebbe inconferente il richiamo al giudizio di equivalenza formale delle mansioni, rispetto al quale non potrebbe, pertanto, nemmeno configurarsi una omissione, in violazione della legge, da parte del giudice.