Assicuratore sociale è silente: l'assicuratore r.c.a. è legittimato a presumere che il danneggiato non sia stato liquidato?

Ilenia Alagna
17 Maggio 2022

Passato il termine legislativo dei 45 giorni, l'assicuratore della r.c.a. è legittimato a presumere ope legis che l'assicuratore sociale non abbia pagato alcun indennizzo al danneggiato. In particolare, dovrà presumersi che quest'ultimo sia rimasto titolare dell'intero credito risarcitorio.

Ricorrendo tali circostanze, l'assicuratore della r.c.a. nel risarcire il danneggiato adempie la propria obbligazione nelle mani di un soggetto che appare creditore dell'intero risarcimento, in virtù di una presunzione legale, e tale pagamento esonera l'assicuratore della r.c.a. dal suo debito nei confronti dell'assicuratore sociale che volesse tardivamente surrogarsi.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, III Sez. civile, Sentenza n. 14981/2022.

Nel 2012 l'INAIL ha risarcito il danneggiato di un incidente stradale in adempimento dei propri compiti istituzionali. Un anno dopo il danneggiato convenne in giudizio chi ha causato l'incidente e la propria assicurazione; di conseguenza l'INAIL si costituì volontariamente chiedendo la condanna dei responsabili alla refusione delle somme versate al danneggiato. Il giudice di pace dichiarò inammissibile l'intervento dell'INAIL. In un giudizio successivo quest'ultima ha convenuto l'assicurazione G. e il conducente dell'auto; si costituì G. adducendo che una volta ricevuta la richiesta di risarcimento del danneggiato ne aveva dato comunicazione all'INAIL chiedendo se il danneggiato avesse diritto a prestazioni da parte dell'assicuratore sociale e che l'INAIL non avesse risposto nei 45 giorni previsti dal cod. delle assicurazioni alchè G. aveva liquidato al danneggiato l'intero risarcimento dovutogli senza nessun accontamento all'assicuratore sociale e non poteva essere obbligata ad un altro pagamento.

Tale ulteriore domanda dell'INAIL fu rigettata dal giudice di pace cui ne conseguì un appello da parte dell'INAIL. Anche il Tribunale ha rigettato l'appello in quanto l'INAIL non ha risposto all'assicurazione nel termine previsto. La sentenza d'appello fu impugnata dall'INAIL con ricorso fondato su un solo motivo ma articolato in più censure.

La prima censura, ritenuta infondata dalla Cassazione, riguarda la circostanza che il danneggiato di un fatto illecito quando sia stata indennizzata dall'INAIL, perde la titolarità del credito risarcitorio che si trasferisce ope legis in capo all'assicuratore sociale che ha pagato l'indennizzo, a partire dal momento in cui questi abbia manifestato la volontà di surrogarsi.

Secondo i Giudici di legittimità, nel caso in cui il danneggiato di un fatto illecito percepisca un indennizzo da parte di un ente gestore dell'assicuratore sociale vanno tenuti distinti tre ordini di rapporti giuridici che fanno capo a tre distinti soggetti: a) il rapporto tra assicurazione r.c.a., tra il danneggiato da un lato e il responsabile e il suo assicuratore dall'altro; b) il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale, di cui sono parti il danneggiato e l'assicuratore sociale; c) il rapporto giuridico avente ad oggetto l'azione recuperatoria spettante all'assicuratore sociale nei confronti del responsabile e del suo assicuratore r.c.a. Il terzo di tali tre rapporti giuridici è alternativo al primo: l'INAIL è nel vero quando assume che, per effetto del pagamento dell'assistito dell'indennizzo previsto dalla legge, il credito risarcitorio viene perduto dal danneggiato, ed acquisito dall'INAIL, per effetto della surrogazione. Il fatto, però, che l'INAIL indennizzando il danneggiato diventi creditore dell'obbligazione risarcitoria per successione a titolo particolare non significa che, sempre e comunque, l'assicuratore del responsabile che abbia già indennizzato il danneggiato abbia pagato male, e possa essere obbligato ad un secondo pagamento nei confronti dell'INAIL.

La circostanza che al momento in cui la G. adempì la propria obbligazione nei confronti del danneggiato questi non fosse più creditore dell'obbligazione risarcitoria non rileva per stabilire se il pagamento eseguito dalla G. abbia avuto effetto liberatorio. Occorrerà valutare semmai l'opponibilità del pagamento all'assicuratore sociale.

A tal fine soccorrono norme e principi consolidati nella giurisprudenza della Cassazione. In generale, il debitore di una obbligazione risarcitoria il cui creditore sia mutato per effetto di surrogazione ex art. 1916 c.c., se adempie la propria obbligazione nelle mani del danneggiato paga male se ha adempiuto sapendo, o potendo sapere con l'ordinaria diligenza, dell'avvenuta surrogazione. In materia di assicurazione r.c.a. la legge ha poi previsto un particolare automatismo, inteso a troncare le incertezze, basato su due oneri contrapposti.

L'assicuratore della r.c.a., prima di risarcire il danneggiato, ha il duplice onere di richiederle se abbia diritto a prestazioni da parte di un'assicurazione sociale e, in caso affermativo, di darne comunicazione a quest'ultimo. L'assicuratore sociale, ricevuta la comunicazione, ha l'onere di manifestare la propria volontà di surrogarsi entro 45 giorni. La censura va quindi rigettata in virtù del seguente principio: la circostanza che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi al solo danneggiato non è opponibile all'assicuratore della r.c.a. che, dopo tale manifestazione di volontà, abbia versato al danneggiato l'intero risarcimento, se non risulti che l'assicuratore della r.c.a. fosse, al momento del pagamento, a conoscenza dell'avvenuta surrogazione.

Il Collegio giudicante osserva che il provvedimento impugnato è incorso in una falsa applicazione dell'art. 142 cod. ass. Là dove ha ritenuto liberatorio il pagamento effettuato dall'assicuratore della r.c.a. nonostante questi avesse appreso della volontà dell'INAIL di surrogarsi. Tale norma deve essere interpretata nel senso che l'assicuratore della r.c.a. non è liberato dalle sue obbligazioni nei confronti dell'assicuratore sociale, quando risarcisca il danneggiato pur sapendo che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi, a nulla rilevando in tal caso il silenzio serbato dall'assicuratore nei 45 giorni stabiliti dall'art. 1423 c.c.

Ove l'assicuratore della r.c.a. abbia diligentemente richiesto all'assicuratore sociale se intensa surrogarsi, senza ricevere risposta nei 45 giorni, la legge equipara tale silenzio ad una risposta negativa. Passato tale termine, pertanto, l'assicuratore della r.c.a. è legittimato a presumere ope legis che l'assicuratore sociale non abbia pagato alcun indennizzo alla vittima, dovrà altresì presumersi che quest'ultima sia rimasta titolare dell'intero credito risarcitorio. Ricorrendo tali circostanze, l'assicuratore della r.c.a. nel risarcire la vittima adempie la propria obbligazione nelle mani di un soggetto che appare creditore dell'intero risarcimento, in virtù di una presunzione legale, e tale pagamento esonera l'assicuratore della r.c.a. dal suo debito nei confronti dell'assicuratore sociale che volesse tardivamente surrogarsi.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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