La Corte costituzionale equipara assegnazione e cessione del quinto come crediti di massa

18 Maggio 2022

La Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità dell'art. 8 L. n. 3/2012 che consente la falcidia e la ristrutturazione nel procedimento di sovraindebitamento, anche del quinto dello stipendio assegnato in via giudiziale, oltre che del credito garantito da cessione volontaria.
La massima

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1-bis, L. 3/2012, come introdotto dall'art. 4-ter, comma 1, lett. d), DL 137/2020, convertito, con modificazioni, in L. 176/2020, sollevata dal Tribunale ordinario di Livorno, in riferimento all'art. 3 Cost. È infatti possibile includere in via ermeneutica nella fattispecie astratta della norma l'ipotesi in cui la cessione del credito destinata a estinguere il debito costituisca l'effetto di un provvedimento giudiziale, ossia dell'ordinanza di assegnazione, e non solo la cessione volontaristica, in tal modo rispettando il principio di ragionevolezza.

Il caso

La Corte Costituzionale chiarisce definitivamente che l'ordinanza di assegnazione del quinto dello stipendio segue le medesime sorti del finanziamento assistito dalla garanzia della cessione del quinto e deve considerarsi credito concorsuale non definitivamente trasferito al creditore procedente in virtù di un provvedimento giudiziale del giudice dell'esecuzione.

Nell'ordinanza di rimessione, il Tribunale di Livorno aveva dubitato della legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 8, comma 1-bis, L. 3/2012, che permette di inserire nel piano del consumatore la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno (per un approfondimento sull'ordinanza si veda LIMITONE, l'ordinanza di assegnazione definitiva: credito dell'usuraio (absit iniuria verbis), concorso dei creditori e ratio antiusura delle procedure di sovraindebitamento, in ilcaso.it; CESARE, Questione di costituzionalità sulla cessione del quinto nel sovraindebitamento, in questo portale; per una disamina del tema si vedano NISIVOCCIA, Cessione del quinto e sovraindebitamento, ivi; NAPOLITANO, La cessione del quinto nell'ambito del piano del consumatore, in Fall. 2018, 4, 461; per un primo commento alla pronuncia si veda MANCINI, La falcidia dei crediti nel piano del consumatore ex art. 8 comma 1 bis l. 3/2012. Corte Costituzionale, 10 marzo 2022, n.65, in ilcaso.it).

Il collegio toscano aveva ritenuto di non poter applicare analogicamente al credito dell'assegnatario l'art. 8, comma 1-bis, l.fall. che impone di considerare i cessionari del quinto creditori di massa; né riteneva di poter applicare l'art. 44 l.fall. in tema di inefficacia degli atti compiuti dopo la pronuncia di fallimento poiché la disposizione è il portato dello spossessamento del fallito, che non ricorre nel piano del consumatore.

Il Tribunale riteneva poi che l'ordinanza di assegnazione non fosse revocabile dal successivo decreto di omologa del piano, poiché l'art. 187-bis disp. att. c.p.c. imponeva la stabilità degli effetti degli atti esecutivi, sicché il trasferimento del credito al creditore procedente non poteva che ritenersi definitivo ed escluso dal concorso.

In quest'ottica, il collegio rimettente dubitava della tenuta costituzionale dell'art. 8, comma 1-bis, L. 3/2012 che testualmente prevede solo la natura concorsuale del credito garantito dalla cessione del quinto e non anche l'assimilabile credito derivante dall'assegnazione in sede giudiziale, con conseguente irragionevolezza di un identico trattamento delle due fattispecie.

La questione giuridica e la relativa soluzione

È noto che le prime applicazioni della L. 3/2012 avevano reso particolarmente incerta la collocazione della cessione del quinto dello stipendio all'interno della procedura di ristrutturazione del debito ovvero nella liquidazione del patrimonio.

Si distinguevano:

  1. un orientamento che affermava l'inopponibilità della cessione per incoerenza con le finalità della procedura concorsuale (Trib. Livorno 15 dicembre 2017; Trib. Grosseto 9 maggio 2017; Trib. Napoli 18 maggio 2018; Trib. Ancona 15 marzo 2018);
  2. un diverso orientamento che predicava l'opponibilità della cessione del quinto al sovraindebitamento poiché la L. 3/2012 non richiama l'art. 44 l.fall. in tema di inefficacia degli atti eseguiti dopo l'apertura del concorso (Trib. Milano 9 luglio 2017 e 26 settembre 2018);
  3. un ultimo orientamento intermedio assimilava il credito assistito dalla cessione del quinto dello stipendio a quello dei fitti, poiché entrambe le obbligazioni presentano una aspettativa di esigibilità concreta (Cass. 26 ottobre 2002 n. 15141); così veniva applicato in via analogica l'art 2918 c.c. che riconosce la prevalenza degli atti di disposizione di crediti futuri, ma nei limiti di un triennio (così Trib. Monza 26 luglio 2017 e Trib. Mantova 8 aprile 2018).

Con un colpo di spugna netto, la Corte costituzionale assimila il credito dell'assegnatario del quinto al credito garantito dalla cessione, evidenziando che una lettura costituzionalmente orientata dell'art 8, comma 1-bis L. 3/2012 impone di equipararli alla luce dell'art 3 Cost.: è sufficiente il criterio ermeneutico e non è necessario travolgere la disposizione con una pronuncia di incostituzionalità.

Se, da una parte, l'art 8, comma 1-bis L. 3/2012 evoca, a una prima lettura, la cessione volontaria del quinto, d'altro canto l'espressione “cessione del credito”, non altrimenti qualificata, non può certo a priori escludere una cessione coattiva conseguente a un'espropriazione.

La norma ha poi una evidente tendenza espansiva: sarebbe del tutto irrazionale, secondo la Consulta, escludere come estranei i crediti assegnati perché trovino fonti diverse.

D'altra parte, la norma non evoca testualmente la mera cessione volontaria, ma la cessione del credito in ogni sua forma: non può escludersi a priori un cenno implicito anche alla ipotesi della cessione di fonte giudiziale del credito.

Sotto diverso profilo, non è possibile identificare un ostacolo alla cessione nella stabilità degli effetti dell'aggiudicazione imposta dall'art. 187-bis disp. att. c.p.c., poiché gli effetti della cessione coattiva e volontaria devono considerarsi equiparabili, non potendosi attribuire supremazia alla decisione giudiziale rispetto alla fonte negoziale.

Una simile conclusione traspare in modo evidente dagli artt. 2919 ss. c.c.: l'assegnazione trasferisce il diritto di credito che spettava al debitore, come se quest'ultimo lo avesse volontariamente ceduto al proprio creditore. Secondo la Consulta, nemmeno rileva la considerazione circa l'opponibilità dei crediti assegnati, poiché i crediti opponibili ai terzi sono pacificamente falcidiabili, come accade per esempio con i crediti muniti di garanzie reali, anch'essi opponibili, ma potenzialmente riducibili con la proposta di piano. La stessa ratio impone di considerare in via ermeneutica ogni tipologia di debito, garantito o adempiuto mediante la cessione pro solvendo del quinto, a prescindere dalla natura giurisdizionale o negoziale della sua fonte.

La Corte costituzionale evidenzia che la norma va ricostruita in questa ampiezza in ossequio allo spirito della legge, per garantire protezione al consumatore-debitore come parte contrattualmente e socialmente debole, nonché per il rispetto della par condicio creditorum, che diversamente ne risulterebbe violata dall'esclusione del credito assegnato. E posto che sono possibili opzioni ermeneutiche rispettose dell'art 3 Cost., occorre preferire l'interpretazione che rende la disposizione conforme alla Costituzione, secondo i principi già sedimentati nella giurisprudenza costituzionale.

Osservazioni

La Consulta ha tracciato una linea di demarcazione che limita superfetazioni concettuali sorte in giurisprudenza: l'art. 3 Cost. obbliga a una equiparazione tra la cessione del quinto e l'assegnazione del quinto dello stipendio all'interno delle procedure di sovraindebitamento. Inoltre, l'art. 8, comma 1-bis, L. 3/2012 ha una tendenza espansiva, in grado di comprendere nella propria fattispecie astratta anche ipotesi non letteralmente contemplate, quali la cessione triennale dei canoni di locazione, ad esempio effettuata in precedenza in funzione di garanzia ex art. 2918 c.c., se mai dovesse venire in linea di conto.

La tendenza espansiva delle fattispecie concrete ricollegabili alle ipotesi di possibile concorsualizzazione ha una funzione dichiaratamente di tutela per la Consulta: la protezione della “parte debole”, che potrebbe essere letta come protezione del debitore e non del solo consumatore, il che imporrebbe, se letta in armonia con la rubrica dell' art. 4-ter D.L. 137/2020 convertito (“misure per favorire l'accesso alle procedure sovraindebitamento), di scegliere l'opzione ermeneutica sempre più favorevole all'apertura della procedura rispetto alle altre opzioni che ne limitino l'accesso.

Sotto diverso profilo, l'elaborazione della Consulta tocca altri aspetti di impatto sistematico sul diritto vivente.

Uno degli argomenti sostenuti dai reclamanti nel giudizio a quo aveva fatto leva sull'applicazione analogica al piano del consumatore dell'art. 44 l.fall. in tema di fallimento, che sancisce l'inefficacia dei pagamenti effettuati successivamente all'apertura del concorso: ne conseguirebbe la pacifica inefficacia delle rimesse effettuate dal terzo pignorato all'assegnatario, con conseguente equiparazione del cessionario del quinto all'assegnatario.

Nel confermare l'ovvia inapplicabilità della norma al piano del consumatore per l'assenza di ogni spossessamento, che invece è presupposto della procedura fallimentare, la Consulta conferma che i pagamenti dei crediti anteriori nel piano del consumatore eseguiti dal debitore ceduto sono certamente efficaci fino all'omologa.

Da una simile affermazione si potrebbe dedurre la liceità dei pagamenti effettuati in adempimento delle obbligazioni di massa nella procedura in esame prima che esse siano modificate per effetto dell'omologa, siccome non esiste alcuna disposizione che permetta di ricostruire il patrimonio con azioni di inefficacia o determini la rilevanza penale di pagamenti preferenziali nel piano del consumatore.

In quest'ottica, il solco tracciato dalla Corte si discosta dal diritto vivente della Cassazione (Cass. 28 ottobre 2019 n. 27544), che presuppone l'applicazione dell'art. 55 l. fall., che impone la maturazione dei crediti concorsuali all'apertura del concorso. In tal modo, la pronuncia allarga le maglie dei cerchi concentrici e colloca il piano del consumatore alla periferia della concorsualità, poiché lo priva dell'esigibilità immediata dei crediti, tratto distintivo delle altre procedure.

Conclusioni

La Corte Costituzionale ha ricompattato dispersioni interpretative con una pronuncia che si distingue (una volta tanto) per chiarezza, tratto non secondario per assicurare una più probabile applicazione dei principi esposti, che oggi pongono la parola fine a incertezze interpretative fonte di altrettante incertezze per l'accesso al sovraindebitamento. In tale prospettiva, imponendo l'applicazione del principio di ragionevolezza con l'equiparazione tra assegnazione e cessione del quinto, la pronuncia in commento può avere quell'effetto nomofilattico che la Corte di Cassazione non era riuscita ancora a realizzare.

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