Il regime degli accordi patrimoniali conclusi in sede di divorzio
18 Maggio 2022
La vicenda traeva origine dalla domanda con cui gli attori chiedevano di dichiarare la simulazione, o in subordine, di dichiarare inopponibili nei loro confronti ex art. 2901 c.c. gli accordi di trasferimento immobiliare conclusi nel procedimento di divorzio congiunto.
Il Tribunale dichiarava la simulazione assoluta di detti accordi limitatamente ad alcuni soltanto degli immobili; tale decisione veniva riformata dalla Corte d'appello che dichiarava inammissibili le domande proposte.
Secondo i giudici di appello l'assegnazione di alcuni beni immobili operata da un coniuge in favore dell'altro nell'ambito della regolazione dei rapporti patrimoniali, deve ritenersi superata dalla sentenza di divorzio passata in giudicato, che l'ha fatta propria.
Di conseguenza, se pur l'accordo tra le parti sulle questioni economiche abbia natura negoziale, una volta trasfuso nella sentenza di divorzio, esso ne acquista la forma e va pertanto impugnato insieme alla sentenza con l'opposizione di terzo revocatoria.
Gli originari attori proponevano ricorso per cassazione, censurando la sentenza della Corte d'appello per aver ritenuto inammissibili la domanda di simulazione assoluta e l'azione revocatoria avverso gli accordi patrimoniali stipulati in sede di divorzio.
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso.
Si evidenzia, infatti, che «ferma la natura costituiva della sentenza che definisce il procedimento di divorzio a domanda congiunta», la sentenza medesima riveste invece «un valore meramente dichiarativo, o di presa d'atto … quanto alle condizioni "inerenti alla prole ed ai rapporti economici"».
Resta fermo – precisano i giudici di legittimità – «il limite invalicabile costituito dalla necessaria mancanza di un contrasto tra gli accordi patrimoniali e norme inderogabili, e dal fatto che gli accordi non collidano con l'interesse dei figli, in special modo se minori».
Nel caso di specie, la Corte d'appello, nel riferire gli effetti traslativi immobiliari alla sentenza di divorzio invece che all'accordo tra i coniugi, ha attribuito alla sentenza, anche per tale parte, efficacia costitutiva, e non meramente dichiarativa come, nei sensi e nei limiti sopra detti, ad essa deve invece riconoscersi.
Di conseguenza, se tale accordo conserva la natura di atto contrattuale privato frutto della libera determinazione delle parti anche dopo la sentenza, esso rimane soggetto anche agli ordinari rimedi impugnatori negoziali a tutela delle parti stesse del contratto e dei terzi. |