Assegno divorzile e onere della prova della inadeguatezza del reddito del richiedente

Caterina Costabile
19 Maggio 2022

Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, l'ex coniuge deve produrre tutta la documentazione, soprattutto fiscale, necessaria a dimostrare l'inadeguatezza dei suoi redditi.
Massima

Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, l'ex coniuge deve produrre tutta la documentazione, soprattutto fiscale, necessaria a dimostrare l'inadeguatezza dei suoi redditi, atteso che l'assenza di dimostrazione circa la sua condizione economico-reddituale preclude in radice al giudice di merito di valutare l'esistenza di una sproporzione economico-reddituale tra gli ex coniugi mancando uno dei due termini di raffronto.

Il caso

La Corte d'appello e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda di assegno divorzile avanzata da Tizia nei confronti dell'ex coniuge Caio.

La Corte d'appello ha motivato la propria decisione evidenziando che: 1) Tizia svolge la professione di medico dentista; 2) è proprietaria della casa coniugale dove vive; 3) l'ex moglie richiedente, onerata di dimostrare l'inadeguatezza dei suoi redditi, non aveva assolto al suddetto onere e pertanto non poteva esserle riconosciuto l'assegno divorzile.

Avverto tale sentenza Tizia ha proposto ricorso in cassazione.

La questione

La questione esaminata dalla Cassazione afferisce agli oneri probatori in tema di inadeguatezza del reddito che l'ex coniuge, richiedente il riconoscimento di un assegno divorzile, deve assolvere.

Le soluzioni giuridiche

E' noto che le Sezioni Unite, con la storica sentenza n. 18287/2018, valorizzando il tenore letterale dell'art. 5 l. 898/1970, hanno avvertito la necessità di superare la funzione meramente assistenziale dell'assegno divorzile a favore di una funzione composita, sia assistenziale che compensativa-perequativa.

I Giudici di legittimità hanno ritenuto che, alla luce della funzione non solo assistenziale ma in pari misura anche perequativa e compensativa, nella decisione sull'attribuzione dell'assegno post-coniugale, il giudice deve procedere alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio (Cass. civ., sez. VI, 16 dicembre 2021, n. 40385; Cass. civ., sez. I, 30 novembre 2021, n. 37571).

Quanto rileva è quindi che il coniuge richiedente, pur trovandosi all'esito del divorzio in situazione di autosufficienza economica, si trovi rispetto all'altro in condizioni economico-patrimoniali deteriori per aver rinunciato, in funzione della contribuzione ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, ed abbia in tal modo sopportato un sacrificio economico-professionale, a favore dell'altro, che meriti un intervento compensativo-perequativo, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (Cass. civ., sez. VI, 16 dicembre 2021, n. 40385).

Al giudice del divorzio è demandato, quindi, il compito di valutare, caso per caso, se, pur in ipotesi di autosufficienza economica, propriamente intesa, del coniuge richiedente l'assegno la condizione dello stesso risulti oggettivamente più debole, non quale effetto automatico dello scioglimento del vincolo, bensì per effetto di scelte condivise tra i coniugi durante il matrimonio risultate poi penalizzanti per il coniuge che si assuma destinatario dell'assegno.

Nella pronuncia in commento la S.C. ha chiarito che incombe sull'ex coniuge richiedente l'assegno divorzile l'onere di produrre tutta la documentazione, soprattutto fiscale, necessaria a dimostrare l'inadeguatezza dei suoi redditi, atteso che l'assenza di dimostrazione circa la sua condizione economico-reddituale preclude in radice al giudice di merito di valutare l'esistenza di una sproporzione economico-reddituale tra gli ex coniugi mancando uno dei due termini di raffronto.

Osservazioni

Il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi. L'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. civ., sez. VI, 17 gennaio 2022, n. 1201).

Il coniuge richiedente l'assegno divorzile deve, dunque, in primo luogo provare in maniera puntuale la propria condizione economico-patrimoniale al fine di dimostrare la prova situazione di insufficienza economica o la sussistenza di una sperequazione patrimoniale direttamente conseguente alle scelte operate nel corso della vita matrimoniale nell'interesse del nucleo familiare.

Inoltre, spetta a chi richiede l'assegno di divorzio dare la prova di non essere riuscito a rendersi autonomo senza sua colpa, atteso che l'inabilità a procurarsi i redditi necessari al mantenimento di un determinato tenore di vita post-matrimoniale non deve poter essere imputabile al soggetto instante (Cass. civ., sez. VI, 22 settembre 2021, n. 25646).

La composizione della nuova regola di giudizio ha poi introdotto un nuovo onere della prova a carico del richiedente l'assegno divorzile, in cui entra a far parte la perdita di occasioni professionali in ragione della scelta, maturata all'esito del matrimonio e condivisa con l'altro, di dedicarsi alle esigenze della famiglia, con sperequazione economico-reddituale degli ex coniugi (Cass. civ., sez. I, 3 dicembre 2021, n. 38362; Cass. civ., sez. VI, 20 ottobre 2021, n. 29195).

Sul richiedente incombe, dunque, l'onere di provare di aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali nel corso della vita matrimoniale al fine di dedicarsi in via diretta alle esigenze della famiglia (Cass. civ., sez. I, 3 dicembre 2021, n. 38362), anche al fine di consentire all'altro coniuge la propria realizzazione professionale (Cass. civ., sez. VI, 16 dicembre 2021, n. 40385; nel caso di specie la S.C. ha riconosciuto la spettanza dell'assegno divorzile all'ex moglie che si era dedicata alle esigenze familiari consentendo all'ex marito, iscritto all'Università all'atto del matrimonio, di completare gli studi e di laurearsi, utilizzando il predetto titolo di studio per ottenere un adeguato posto di lavoro).

Riferimenti
  • Costabile, La rimessione in termini a seguito dei nuovi principi in tema di assegno divorzile, in Ilprocessocivile.it, 29 settembre 2021;
  • Ranieri, Assegno divorzile: effettività ed attualità del giudizio sulle capacità reddituali del beneficiario, in GiustiziaCivile.com, 14 marzo 2022;
  • Ventorino, Sì all'assegno divorzile in funzione assistenziale, compensativa e perequativa, in Ilfamiliarista.it, 23 febbraio 2022.

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