Decreto aiuti: le novità in materia edilizia

Redazione scientifica
19 Maggio 2022

Il Governo ha prorogato di 3 mesi, dal 30 giugno al 30 settembre 2022, il termine per effettuare almeno il 30% dell'intervento complessivo nelle abitazioni unifamiliari ai fini della fruizione del superbonus 110% fino al 31 dicembre 2022. Inoltre, in materia di crediti fiscali, è stata introdotta una nuova cessione del credito relativa ai bonus edilizi.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022 il d.l. n. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”. Tra le novità, il Governo è intervenuto (nuovamente) in materia di Superbonus e sul fondo delle locazioni.

Proroga superbonus 110% per gli edifici unifamiliari. L'art. 14 del d.l. n. 50/2022 modifica l'articolo 119, comma 8 -bis, d.l. n. 34/2020. La nuova disposizione prevede che gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) (art. 119 d.l. n. 34/2020), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.

Quarta cessione del credito. L'art. 14 del d.l. n. 50/2022, inoltre,modifica l'art. 121, commi 1 e 2, d.l. n. 34/2020. La nuova disposizione prevede che (dopo le tre cessioni), alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2 -quinquies , del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Fondo affitti. L'art. 37 del d.l. n. 50/2020 prevede che al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (art. 11 della l. n. 431/1998) prevede una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022.

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