Riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza, la notificazione al contumace
20 Maggio 2022
Una breve premessa è d'obbligo. La norma generale in materia di riassunzione è contenuta nell'art. 125, disp. att. c.p.c.; tuttavia il codice di rito ne regolamenta la forma in differenti modi a seconda del tipo di procedimento in questione e della fase processuale relativa. Volendo proporre un rapido elenco: - art. 303 c.p.c., per la riassunzione del processo interrotto, prevede la forma del ricorso, che, in caso di morte della parte, deve contenere gli estremi della domanda e, entro un anno dalla morte, può essere notificato collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta presso l'ultimo domicilio di questa; - art. 627 c.p.c. che per la riassunzione del processo esecutivo prescrive la forma del ricorso; - art. 392 c.p.c., per la riassunzione della causa a seguito di cassazione con rinvio, che prescrive l'atto di citazione il quale va notificato personalmente alle controparti, e non al loro eventuale difensore, ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c. Pertanto, l'art. 125, disp. att., c.p.c., troverà applicazione in tutti i casi di riassunzione per la quale non sia prevista una diversa disposizione, ad esempio: - riassunzione a seguito di dichiarazione di continenza (art. 39 c.p.c.); - riassunzione per il caso di connessione (art. 40 c.p.c.); - riassunzione a seguito di dichiarazione di incompetenza (art. 50 c.p.c.); - riassunzione a seguito dell'istanza che decide sulla ricusazione (art. 54 c.p.c.); - riassunzione nelle ipotesi previste dall'art. 307 c.p.c.; - riassunzione a seguito di rimessione al primo giudice da parte del giudice d'appello (artt. 353 e 354 c.p.c.); - riassunzione a seguito della proposizione di querela in via incidentale dinanzi al giudice d'appello (art. 355 c.p.c.); - riassunzione a seguito di sospensione disposta per effetto della proposizione del regolamento di giurisdizione (art. 367 c.p.c.);
Quindi, la norma generale in materia di riassunzione della causa, che si trova nell'art. 125, disp. att. c.p.c., va applicata se non sia diversamente disposto dalla legge e si attua mediante comparsa che deve contenere: l'indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire; il nome delle parti e dei loro difensori con procura; il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio; l'indicazione dell'udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall'articolo 163 bis del c.p.c.; l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'articolo 166 del c.p.c.; l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione e, nel caso dell'art. 307 primo comma del c.p.c., l'indicazione della data della notificazione della citazione non seguita dalla costituzione delle parti, ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo (art. 125, primo comma, disp. att., c.p.c.).
Il medesimo articolo, al terzo comma, prevede che la comparsa sia notificata a norma dell'art. 170 c.p.c., cioè, per le parti costituite, presso il procuratore nel domicilio eletto, e per le parti non costituite debba essere notificata personalmente.
Orbene, se il primo comma che prevede la forma della comparsa è norma generale che può essere derogata dalle singole norme speciali in ragione del rito, come sopra specificato, per quanto riguarda il contenuto dell'atto e la notificazione dello stesso, l'art. 125 disp. att. c.p.c., a parere di chi scrive, deve considerarsi norma applicabile in via generale in tutti i casi di riassunzione ove non vi siano disposizioni contrarie per il caso specifico.
A questo punto, stante il tenore dell'ultimo comma di tale norma, il problema posto dal quesito sembrerebbe già risolto in quanto ivi si prevede, appunto, che per le parti non costituite si debba procedere alla notificazione personale.
La questione non è, però, così semplice in quanto sul punto è sorto un problema interpretativo dovuto ad un conflitto di norme, in specie il citato articolo 125, disp. att., c.p.c. e l'art. 292 c.p.c., dettato per il contumace.
Sul punto si è osservato che il codice di rito, all'art. 292, elenca gli atti di che devono essere tassativamente notificati al contumace e, fra questi, non vi è la comparsa in riassunzione.
Infatti, ivi si legge che devono essere notificati al contumace l'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali, mentre, al terzo comma dispone che tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.
Pertanto, sulla base del combinato disposto degli artt. 292 c.p.c. e 125, disp. att., c.p.c., la Suprema Corte ha affermato che in tema di notificazione dell'atto di riassunzione alla parte contumace, le ipotesi di riassunzione senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo, non richiedono la notificazione dell'atto alla parte contumace, mentre, al contrario, ove con la riassunzione si verifichi un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, il contumace dovrà esserne posto a conoscenza mediante la relativa notificazione.
Sul punto vedi Cass. Civ., sez. II, 24 giugno 2011, n. 13981 secondo la quale: «In tema di notificazione dell'atto di riassunzione alla parte contumace, in base al combinato disposto degli art. 292 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., le ipotesi di riassunzione senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo, tra le quali rientra incontestatamente quella conseguente alla cancellazione della causa dal ruolo, non richiedono la notificazione dell'atto di riassunzione alla parte contumace, mentre, al contrario, ove l'atto riassuntivo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, il contumace deve esserne posto a conoscenza mediante la relativa notificazione, perché la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente minimamente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione».
Allo stesso modo Cass. Civ., sez. II, 24 maggio 2018, n. 13015: «L'atto di riassunzione senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo, come quello dovuto alla morte del difensore, non deve essere notificato alla parte contumace; infatti il contumace deve essere posto a conoscenza mediante la relativa notificazione, dell'atto riassuntivo solo quando questo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, perché, in tal caso, la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione».
Sembrerebbe, quindi, che la notificazione al contumace non sia necessaria tranne il caso in cui vi sia un radicale mutamento della preesistente situazione processuale.
È evidente, nondimeno, che il cauto professionista procederà, in ogni caso, alla notificazione al contumace personalmente anche solamente per scongiurare una censura sull'integrità del contraddittorio e, comunque, per evitare che il giudicante ordini la notificazione al contumace non chiamato anche nel giudizio di riassunzione.
Infatti, se in linea teorica si può concordare con quanto afferma la Cassazione, risulta oltremodo problematico giudicare quando vi sia un mutamento della preesistente situazione processuale, da valutarsi caso per caso, come risulta dalla lettura della motivazione delle due sentenze sopra riportate in massima; si può solo osservare, nel caso che qui ci occupa, che la riassunzione innanzi a diverso giudice produce, con buona sicurezza, un mutamento della situazione processuale preesistente che consiglia la notificazione anche al contumace. |