Proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato

Sabrina Apa
20 Maggio 2022

La valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientra nell'art.18, comma 4, della legge n. 300 del 2018...

La valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientra nell'art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970 (come novellata dalla legge n. 92 del 2012) solamente nell'ipotesi in cui lo scollamento tra la gravità della condotta realizzata e la sanzione adottata risulti dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, che ad essa facciano corrispondere una sanzione conservativa.

Al di fuori di tale caso, secondo la consolidata esegesi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 in base alla quale il regime risarcitorio del comma 5 deve ritenersi di carattere generale, la sproporzione tra la condotta e la sanzione espulsiva rientra nelle "altre ipotesi" in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per le quali l'art. 18, comma 5, della legge n. 300 del 1970 prevede la tutela indennitaria c.d. forte.