Rimane schiacciata dalle porte automatiche di un supermercato: è un danno da responsabilità extracontrattuale
23 Maggio 2022
La Corte d'Appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado del Tribunale di Reggio Emilia, con quale era stata respinta la domanda proposta da una donna per il risarcimento del danno da schiacciamento nelle porte automatiche di un supermercato, dopo avere fatto la spesa, che le aveva causato pesanti lesioni. La Corte territoriale aveva escluso che il tipo di responsabilità ascritta alla società convenuta fosse di tipo contrattuale, ossia derivante da obblighi previsti dal contratto di vendita (obblighi di protezione). Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, l'erede universale della donna ha proposto ricorso per Cassazione. Il ricorso è stato rigettato. Specifica il Collegio, che nel caso di specie, il tipo di responsabilità prevista dalla società che gestiva il supermercato fosse extracontrattuale e il relativo termine di prescrizione è di cinque anni. La Corte di Cassazione, pur avendo rigettato il ricorso dell'erede della signora, ha comunque specificato che «la circostanza che l'interesse creditorio assuma connotati diversi da caso a caso, anche nella medesima tipologia di obbligazioni, non consente di ritenere corretta in iure l'affermazione della sentenza impugnata (pur non soggetta a cassazione in quanto conforme a diritto nel dispositivo), secondo cui gli obblighi di protezione possono riscontrarsi unicamente in quelle figure negoziali in cui “l'uso dello spazio è parte della prestazione contrattuale”, mentre essi restano estranei al contratto di vendita, da cui deriverebbero solo gli obblighi tipizzati nell'art. 1476 c.c.». Infatti, prosegue il Collegio affermando che «l'esatto adempimento dell'obbligazione, richiede che il debitore impieghi la cautela, la prudenza, la cura e la perizia necessarie, in conformità ad oggettivi canoni sociali (art. 1176, primo comma, c.c.) o professionali (art. 1176, secondo comma, c.c.) di comportamento, per salvaguardare la persona o i beni del creditore, a prescindere dalla natura del contratto, quando l'esecuzione della prestazione o le modalità di attuazione del rapporto obbligatorio li espongano ad un pericolo di pregiudizio. Dunque, anche l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita (…) può richiedere l'osservanza delle cautele finalizzate alla tutela della persona del creditore o dei terzi». Tuttavia «l'esecuzione dell'obbligo di consegna della cosa venduta si atteggia, invece, diversamente nella vendita conclusa all'interno del supermercato, allorché l'eventuale pericolo di pregiudizio dell'incolumità fisica del compratore non sia occasionato dalle modalità di adempimento delle obbligazioni del venditore ma piuttosto dalla potenzialità dannosa delle cose che si trovano all'interno del locale, sicché il rischio di danno, non essendo legato all'attuazione dell'obbligo contrattuale, concerne allo stesso modo (…) quanto la persona che non vi abbia provveduto ma che comunque si trovi all'interno dei locali». Pertanto, seguendo il ragionamento sopra esposto nella vicenda in esame «l'eventuale concretizzazione di questo rischio in un evento di danno, ascrivibile non alla mancata osservanza della dovuta diligenza adempitiva da parte del venditore ma all'esplicazione della predetta potenzialità dannosa delle cose che si trovano nel supermercato, può essere riguardato esclusivamente quale fatto generatore di responsabilità extracontrattuale a carico del custode delle cose medesime». Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
(Fonte: Diritto e Giustizia)
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