No indennità sostitutiva della reintegra se il lavoratore ha chiesto ed ottenuto il trattamento pensionistico

24 Maggio 2022

Se è stata accertata l'illegittimità del licenziamento ma il lavoratore, prima della sentenza, ha richiesto ed ottenuto il trattamento pensionistico, può comunque chiedere l'indennità sostitutiva della reintegrazione?

Se è stata accertata l'illegittimità del licenziamento ma il lavoratore, prima della sentenza, ha richiesto ed ottenuto il trattamento pensionistico, può comunque chiedere l'indennità sostitutiva della reintegrazione?

Il raggiungimento dell'età pensionabile o dei requisiti per l'attribuzione del diritto al trattamento pensionistico da parte del lavoratore non determina l'automatica estinzione del rapporto di lavoro, determinando soltanto il venir meno del regime di stabilità dello stesso (recedibilità ad nutum).

In assenza di un valido atto risolutivo del datore o del lavoratore stesso, il rapporto è destinato a proseguire. Pertanto, la domanda di pensionamento di vecchiaia, unitamente al suo conseguimento, costituiscono fatti ulteriori idonei a risolvere il rapporto di lavoro per una volontà riconducibile al lavoratore.

Una volta ritenuto risolto il rapporto per causa diversa, antecedente alla pronuncia giudiziale che ha acclarato l'illegittimità del licenziamento, la giurisprudenza esclude la possibilità di una reintegrazione in un posto di lavoro ormai dismesso per volontà del lavoratore e, quindi, anche la possibilità di riconoscere il pagamento dell'indennità sostitutiva che la Legge prevede come alternativa alla reintegra.

Tale orientamento, si evidenzia, evita che il lavoratore sia esposto all'azione di ripetizione da parte del soggetto erogatore della pensione di vecchiaia per i trattamenti previdenziali ricevuti che, altrimenti, sarebbero indebiti.

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