Somministrazione a tempo presso P.A. e “danno comunitario”
24 Maggio 2022
Successione di contratti di somministrazione a tempo determinato con la medesima P.A.: quali tutele ha il lavoratore, non potendo agire per la costituzione di un rapporto di lavoro in capo all'Amministrazione-utilizzatrice?
Sulla questione è utile richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, secondo la quale l'art. 5, § 5, prima frase, della direttiva n. 2008/104 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro non adotti alcuna misura al fine di preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale, nonché ad una normativa nazionale che non preveda alcuna misura al fine di evitare l'assegnazione ad un medesimo lavoratore, tramite agenzia interinale, di missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice.
Con riferimento al rapporto di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, pur essendo esclusa, ai sensi dell'art. 36, co. 5, D.lgs. n. 165/2001, la trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, si verifica la sostituzione della P.A. nel rapporto di lavoro a termine, con diritto del lavoratore al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, co. 5, L. n. 183/2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, fatta comunque salva la prova del maggior pregiudizio sofferto. |