Uso promiscuo della prestazione e interesse di gruppo
24 Maggio 2022
Pur essendo le società distinte facenti parte di un gruppo, può ritenersi sussistente un unico centro d'imputazione di interessi prescindendo dall'accertamento dell'uso promiscuo della sua prestazione del lavoratore?
La giurisprudenza ha evidenziato la possibilità di accertare la sussistente di un'impresa unitaria (rectius unico centro di imputazione) anche in presenza di gruppi genuini, in condizione di codatorialità.
Ciò presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore formale, nonché la condivisione, da parte delle diverse società (datori sostanziali), della prestazione lavorativa al fine di soddisfare l'interesse di gruppo.
La concreta compenetrazione tra le strutture aziendali, formalmente facenti capo a distinte società, implica, quindi, la riferibilità della prestazione di lavoro ad un soggetto sostanzialmente unitario.
Tale accertamento assorbe il requisito dell'uso promiscuo dell'attività del lavoratore da parte delle società, consentendo di superare anche il dato formale rappresentato dal titolo giuridico in base al quale il dipendente è stato utilizzato. In tali ipotesi, dunque, non assume rilevanza decisiva la verifica circa la concreta, effettiva, utilizzazione da parte delle società delle prestazioni rese dal singolo lavoratore, la cui attività deve comunque ritenersi prestata nell'interesse – indifferenziato –delle medesime (i.e. interesse del gruppo). |