Compensi professionali: quale forma devono avere gli accordi tra avvocati e clienti?

Redazione scientifica
24 Maggio 2022

La Corte di cassazione, con l'ordinanza in esame, ha chiarito che i patti conclusi tra gli avvocati ed i clienti relativi alla determinazione dei compensi professionali devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità.

La Corte di cassazione, con l'ordinanza in esame, si è pronunciata sulla forma che deve rivestire l'accordo per la quantificazione del compenso concluso tra avvocato e cliente.

La vicenda riguardava il ricorso promosso ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 da un avvocato contro una Federazione per il pagamento dei compensi per l'attività difensiva svolta in tre distinti processi.

Il Tribunale, ravvisando l'esistenza di un accordo tra le parti per l'applicazione dei minini tariffari, quantificava il compenso in misura inferiore a quella richiesta dal difensore per i tre processi.

Avverso tale pronuncia l'avvocato proponeva ricorso per cassazione, lamentando l'errore in cui era incorso il Tribunale per aver ritenuto concluso l'accordo con la cliente, in realtà, mai perfezionato.

Invero, con riferimento al primo giudizio, alla proposta dell'avvocato non era seguita l'accettazione della cliente, mentre con riferimento al secondo vi era difformità tra la proposta e l'accettazione.

Inoltre, il Tribunale non aveva ritenuto necessaria la forma scritta per l'accordo inerente alla quantificazione del compenso (prescritta, invece, ad substantiam).

La Corte ha accolto il ricorso, evidenziando che l'art. 2233, comma 3, c.c. impone, a pena di nullità, la forma scritta per i patti conclusi tra avvocati e clienti riguardanti il compenso professionale.

Nel primo giudizio, pertanto, anche a voler ritenere la proposta formulata dall'avvocato tramite mail (e quindi dotata della forma scritta), mancherebbe l'accettazione nella medesima forma.

Nel secondo giudizio, invece, è mancato del tutto l'accordo sul compenso, posto che alla prima comunicazione della cliente ha fatto seguito un successivo fax del professionista difforme.

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