Potere conformativo datoriale: legittimo l'ordine di servizio che vieta al professore la registrazione della lezione senza il consenso degli alunni
24 Maggio 2022
Massima
La voce di una persona registrata da un apparecchio elettronico costituisce un dato personale se e in quanto essa consente di identificare la persona interessata.
Ora, nella registrazione della lezione che si svolge in una classe possono essere contenuti interventi degli studenti, la cui persona è facilmente identificabile, trattandosi di una comunità ristretta (in questi casi, è sempre necessario informare preventivamente gli interessati ed acquisire il loro consenso informato osservando tutte le cautele previste per il trattamento).
Ne deriva che legittimamente la dirigente scolastica, richiesta dagli alunni di adottare provvedimenti, dispose la cessazione delle registrazioni.
(Nella specie, il regolamento dell'Istituto vietava l'uso dei cellulari nelle classi; divieto che si estendeva a tutti gli apparecchi idonei a registrare audio o video.
La condotta del docente aveva dunque violato un divieto legittimamente posto dal regolamento di Istituto. Né risulta dimostrato in causa dal docente, sul quale ricadeva il relativo onere, che le registrazioni non comprendevano gli interventi degli alunni ma solo le proprie lezioni). Il caso
Con specifico ordine di servizio, adottato a seguito delle vibranti proteste degli alunni di una scuola secondaria superiore statale, il dirigente scolastico aveva provveduto ad emettere un ordine di servizio per vietare ad un docente dell'Istituto la registrazione delle lezioni svolte in classe.
Il professore aveva adito il competente Giudice del lavoro per sentire dichiarare l'illegittimità dell'ordine di servizio impartitogli dal dirigente, registrando, sia in primo che in secondo grado, il rigetto della propria domanda.
In particolare, la Corte d'Appello di Milano, nel confermare le statuizioni del Tribunale della stessa sede, aveva osservato come il docente avesse compiuto una scelta unilaterale non partecipata (avendo omesso di richiedere il consenso ai discenti) e come, in base al disposto dell'art. 4 codice privacy, comma 1, lett. a), costituisse “trattamento” dei dati personali anche la loro registrazione, indipendentemente dalla successiva comunicazione o diffusione, di talchè, in applicazione del provvedimento del Garante della privacy del 20 gennaio 2005 e dell'art. 2 del D.P.R. n. 249 del 1998, (Regolamento recante lo Statuto degli studenti della scuola secondaria), in caso di registrazione di immagini e suoni, anche per uso personale, occorreva informare preventivamente gli interessati, acquisire il loro consenso informato ed osservare tutte le cautele previste.
Per la Corte territoriale, dunque, il potere conformativo del datore di lavoro poteva estendersi a regolamentare le modalità di svolgimento delle mansioni, con conseguente legittimità del divieto imposto al dirigente scolastico di registrare le lezioni, al fine di tutelare la riservatezza degli alunni ed impedire contrasti con le direttive del MIUR e del Garante della privacy.
Il docente decideva, quindi, di sottoporre la questione al vaglio della Suprema Corte, in ultima istanza. La questione
La decisione in esame involge la tematica del concreto esercizio del potere conformativo datoriale in termini di regolamentazione ed intervento diretto a fini cautelativi, in correlazione ad una ipotesi di trattamento dei dati personali in ambito scolastico. La soluzione giuridica
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso in parte inammissibile e nel resto infondato, muove dalla necessaria premessa dell'inquadramento normativo e regolamentare della vicenda, sottolineando l'avvenuta verificazione dei fatti di causa in epoca antecedente al Reg. UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 n. 679 (regolamento generale sulla protezione dei dati, entrato in vigore il 24 maggio 2016 ed applicabile dal 25 maggio 2018) ed alle modifiche al D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali) introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Rileva, invece, in causa il D.Lgs n. 196 del 2003 come vigente ratione temporis, a tenore del quale per “trattamento” si intende (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) qualunque operazione, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernente (tra le altre attività) la registrazione di dati; mentre per “dato personale” (ai sensi dello stesso comma 1, della successiva lett. b) deve intendersi “qualunque informazione” relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
La voce di una persona registrata da un apparecchio elettronico costituisce, dunque, un dato personale se e in quanto essa consente di identificare la persona interessata.
Appare, quindi, indubbio come nella registrazione della lezione, che si svolge in una classe, possono essere contenuti interventi degli studenti, le cui persone sono facilmente identificabili, trattandosi di una comunità ristretta.
Ne deriva che il sostanziale motivo di censura avanzato dal ricorrente e relativo alla sussistenza di un fine esclusivamente personale consistente nell'ascolto della lezione al fine di migliorare la propria didattica, deve ritenersi irrilevante rispetto al legittimo intervento della dirigente scolastica, che ha disposto la cessazione delle registrazioni, in ossequio alla richiesta dagli alunni di adottare provvedimenti a loro tutela.
In mancanza di consenso degli alunni, dunque, stante la possibilità di identificazione della persona che interviene in un contesto ristretto qual è la classe scolastica, la registrazione va vietata.
Nella specie, inoltre, il regolamento dell'Istituto vietava l'uso dei cellulari nelle classi, con estensione di tale preclusione a tutti gli apparecchi idonei a registrare audio o video.
La condotta del docente aveva dunque violato un divieto legittimamente posto dal regolamento di Istituto. Osservazioni
La pronuncia in commento ci consente di avanzare alcune osservazioni in merito alla tematica della corretta estrinsecazione del potere conformativo di matrice datoriale, sotto il profilo del trattamento dei dati personali in ambito scolastico e della possibilità dirigenziale di impartire direttive al personale docente, in termini di regolamentazione ed intervento diretto a fini cautelativi.
Secondo il Codice sulla privacy, invero, la registrazione audio delle voci costituisce un «trattamento di dati personali» che, per essere legittimo, necessita del previo consenso liberamente prestato dai soggetti interessati, al pari delle ipotesi riguardanti fotografie o filmati che ritraggono i volti di determinati soggetti.
Per i giudici di piazza Cavour, infatti, «la voce di una persona registrata da un apparecchio elettronico costituisce un dato personale se e in quanto essa consente di identificare la persona stessa», circostanza che, in un contesto ristretto di comunità, quale può essere una classe scolastica, appare facilmente verificabile anche a posteriori, risultando oltremodo agevole il riferimento diretto tra interlocutore e contenuto.
Ecco, dunque, che, in applicazione delle disposizioni di tutela in materia dettate dal Garante della Privacy, in caso di registrazione di immagini e suoni, anche per uso personale, risulta necessario disporre la preventiva informativa delle persone interessate, acquisendone il consenso informato, con l'osservanza di tutte le cautele previste.
Nella fattispecie in commento, invece, il docente non solo non aveva affatto informato della registrazione i propri studenti, ma di fatto aveva scientemente mascherato la condotta, provvedendo ad occultare il registratore dietro una pila di libri, nel tentativo di impedirne la rilevazione da parte dei discenti.
Tale condotta, dunque, non solo risultava apertamente violativa, ratione temporis, delle vigenti disposizioni di tutela della privacy, risalendo i fatti di causa ad epoca antecedente al Reg. UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 (regolamento generale sulla protezione dei dati, entrato in vigore il 24 maggio 2016 ed applicabile dal 25 maggio 2018) ed alle modifiche al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali) introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101; ma, oltretutto, il comportamento del docente, si poneva in contrasto con lo stesso regolamento d'Istituto, disponente il divieto espresso di utilizzo di cellulari e di apparecchi audio video all'interno delle classi, in ossequio alle direttive delega del Ministero dell'Istruzione e del Garante Privacy.
Dunque, la condotta del docente che registrava le proprie lezioni, oltre a violare la normativa sulla privacy, ha anche infranto «un divieto legittimamente posto dall'istituto».
Ecco allora che viene in rilievo il profilo, tutto giuslaburistico, della concreta e corretta estrinsecazione del potere conformativo di matrice datoriale, connesso alla legittima prerogativa del dirigente scolastico di «impartire direttive» al personale docente, regolamentando le stesse modalità di svolgimento delle mansioni da parte degli insegnanti.
La posizione giuridica del datore di lavoro nel rapporto lavorativo assume, invero, una struttura complessa in ragione della compresenza di situazioni attive e passive contrapposte a quelle del lavoratore.
In tale ambito, il potere conformativo si connota per la potestà di specificazione in concreto dell'attività lavorativa del dipendente, mediante la determinazione, di fatto, delle effettive modalità esecutive del lavoro.
In tale ottica, dunque, la regolamentazione delle peculiarità operative assume un ruolo determinate nel rapporto di bilanciamento degli interessi in gioco, essendo rimessa alla valutazione datoriale la quadratura esatta del sistema di equilibrio e tutela del contesto lavorativo, inteso nel senso più ampio.
Ecco allora che, nel caso in esame, l'emanazione dell'ordine di servizio contenente il divieto di registrazione delle lezioni rappresenta un fattivo esempio di intervento conformativo datoriale, che rinviene la propria giustificazione nell'esigenza di tutela della privacy degli studenti dell'Istituto che hanno lamentato la lesione dei propri diritti, in uno al richiamo del rispetto dello stesso regolamento scolastico, quale promanazione della normativa endoaziendale di comune applicazione.
Il doppio addentellato a carattere disciplinare di derivazione primaria e secondaria, dunque, legittima a pieno titolo l'intervento di indirizzo e tutela adottato dal dirigente scolastico, inserendosi all'interno del più ampio contesto di matrice cautelativa cui deve essere conformata qualsiasi condotta lavorativa. |