Per l’installazione del sistema di videosorveglianza in un Condominio non serve l’unanimità di tutti i condomini
19 Maggio 2022
Una condomina di uno stabile di Torino impugnava due delibere del suo Condominio, la prima riguardante la ripartizione in base ai millesimi di proprietà del canone da versare al Comune per un'intercapedine e la spesa per l'installazione di un sistema di videosorveglianza. La seconda delibera riguardava invece, sempre la ripartizione del canone per l'intercapedine, ma per l'anno successivo, nonché la spesa per completare l'impianto sopra menzionato. Il Tribunale dichiarava inammissibile l'impugnativa, decisione identica anche per la Corte d'Appello. Avverso la sentenza di secondo grado la donna proponeva ricorso per Cassazione sulla base di due motivi di doglianza. Il ricorso è stato rigettato. Con il più importante motivo di doglianza la condomina lamentava che la Corte d'Appello non avesse tenuto conto della maggioranza occorrente per l'installazione dell'impianto di videosorveglianza, non bastando secondo la ricorrente quella semplice. Il motivo come detto è infondato. Ricorda la Corte di Cassazione che prima della riforma del Condominio la materia relativa alla videosorveglianza condominiale era confusa e che c'erano diversi orientamenti talvolta contrastanti fra loro. Il legislatore tuttavia, per fare luce sulla questione, ha introdotto l'art. 1122-ter c.c. per disciplinare in modo chiaro la materia. La nuova disposizione prevede che le delibere relative all'installazione degli impianti oggetto della presente causa debbano essere approvati con la maggioranza dell'assemblea prevista dall'art. 1136, comma 1 c.c. (ossia tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio). Per questi motivi la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Fonte: dirittoegiustizia.it |