Quando si prescrive l'imposta di registro in caso di locazione ad uso abitativo a canone libero?

Redazione scientifica
23 Maggio 2022

In una locazione ad uso abitativo a canone libero, quale regime di prescrizione opera per l'imposta di registro da corrispondere annualmente?

In una locazione ad uso abitativo a canone libero, quale regime di prescrizione opera per l'imposta di registro da corrispondere annualmente?

Da quanto riportato dal sito situazionale dell'Agenzia dell'Entrate, l'imposta sulla registrazione degli atti è disciplinata dal d.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico dell'imposta di registro). Questa ha il duplice scopo di fornire un'entrata fiscale e di remunerare lo Stato per il servizio che offre ai privati (conservare traccia di particolari atti in modo da conferire loro certezza giuridica). L'imposta di registro per le locazioni varia a seconda dell'immobile che viene locato. Per i fabbricati a uso abitativo è pari al 2% del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità.

Premesso ciò, a questo proposito, dobbiamo distinguere la decadenza e la prescrizione.

Quanto alla decadenza, l'Agenzia delle Entrate di Riscossione decade dal proprio compito se, entro certi termini, non notifica alcun atto della riscossione. In tema, secondo quanto riportato dalla rivista dell'Agenzia dell'Entrate (Fiscooggi.it del 27 maggio 2017) nei contratti di locazione, l'imposta relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe, nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, devono essere richiesti dall'amministrazione finanziaria, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento (articolo 76, comma 2-bis, d.P.R. 131/1986).

Quanto, invece, alla prescrizione, questa si verifica quando trascorre un certo periodo di senza che l'Agenzia delle Entrate di Riscossione si sia fatta sentire e, quindi, senza che abbia notificato alcun atto interruttivo. In tal caso, consegue l'impossibilità di pretendere il pagamento né con riscossione coattiva né tramite azione giudiziale. A questo proposito, l'art. 78 del d.P.R. 131/1986 prevede che il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni. In tema, proprio in materia locatizia, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (C.T.R. Sicilia-Palermo 26 luglio 2019, n. 4760) ha confermato che il diritto alla riscossione di un'imposta si prescrive nel termine ordinario decennale. Invero, in tal vicenda, si discuteva della cartella di pagamento in virtù della quale era stata richiesta una somma a titolo di imposta di registro relativa all'anno 2008. Secondo i giudici della CTR, la Suprema Corte di legittimità aveva condivisibilmente affermato (Cass., 15 aprile 2019, n. 10547) che "Il diritto alla riscossione di un'imposta si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., ove la legge non disponga diversamente, salvi, in quest'ultima ipotesi, gli effetti del giudicato sui termini cd. brevi di prescrizione", precisando che "il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario(cfr. Cass. S.U. n. 25790/2009, Cass. n. 8814/2008)". Applicando i suesposti principi alla presente fattispecie - ove siamo al cospetto di una locazione pluriennale e segnatamente di una cartella esattoriale collegata a un credito erariale attinente al pagamento dell'imposta di registro di un'annualità (2008), successiva alla prima – i giudici hanno concluso che l'obbligazione tributaria poteva essere fatta valere entro il termine di dieci anni decorrente dal momento in cui era dovuto il pagamento (vale a dire dal gennaio 2008, essendo scaduta la precedente annualità il 31 dicembre 2007) e quindi fino al gennaio 2018.

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