L’obbligo di contribuzione alle spese condominiali per le parti comuni

Redazione scientifica
24 Maggio 2022

«L'obbligo del singolo partecipante di contribuire agli oneri condominiali derivanti dalla transazione approvata dall'assemblea con riguardo ad una lite insorta con un terzo creditore ha causa immediata non nell'efficacia soggettiva del contratto, ma nella disciplina del Condominio, essendo le deliberazioni prese dall'assemblea vincolanti per tutti i Condomini e dovendo questi ultimi sostenere pro quota le spese necessarie alle parti comuni».

Un condomino di uno stabile di Ancona proponeva ricorso per Cassazione per una causa riguardante una questione legata alle spese condominiali.

Il Tribunale di Ancona prima e la Corte d'Appello poi, respingevano il gravame proposto dall'uomo che pertanto ricorreva per Cassazione lamentando principalmente l'addebito a suo carico di somme relative a lavori di rifacimento della condotta fognaria del Condominio.

Il ricorso è stato rigettato.

Ricorda il Collegio che rientrano nell'ambito delle spese necessarie per le parti comuni quelle relative sia alla colonna verticale sia alla conduttura posta nel sottosuolo dell'edificio, in quanto funzionali all'uso di tutti i condomini, restando invece esclusi quegli elementi che coinvolgono unicamente gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento.

Dunque, la Corte di Cassazione ha affermato che: «l'obbligo del singolo partecipante di contribuire agli oneri condominiali derivanti dalla transazione approvata dall'assemblea con riguardo ad una lite insorta con un terzo creditore ha causa immediata non nell'efficacia soggettiva del contratto, ma nella disciplina del Condominio, essendo le deliberazioni prese dall'assemblea vincolanti per tutti i Condomini e dovendo questi ultimi sostenere pro quota le spese necessarie alle parti comuni».

Per questi motivi, il Collegio ha rigettato il ricorso.

Fonte: dirittoegiustizia

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