Riassunzione della causa e domande nuove

25 Maggio 2022

È possibile introdurre una domanda nuova nell'atto di riassunzione della causa?

Prima di rispondere alla domanda è opportuno precisare che con la riassunzione non si introduce un giudizio nuovo ma si continua quello riassunto.

Sul punto è chiara la Suprema Corte secondo la quale l'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma espleta esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente: «L'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma espleta esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che per la sua validità il giudice di merito deve apprezzarne l'intero contenuto, onde verificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa del processo. Infatti, la nullità dell'atto di riassunzione non deriva dalla mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., bensì dall'impossibilità del raggiungimento dello scopo a causa della carenza di elementi essenziali quali: il riferimento esplicito alla precedente fase processuale; l'indicazione delle parti e di altri elementi idonei a consentire l'identificazione della causa riassunta; le ragioni della cessazione della pendenza della causa stessa; il provvedimento del giudice che legittima la riassunzione; la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inidoneo allo scopo di riassumere taluni giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, in precedenza riuniti e poi interrotti per la morte di uno degli opponenti, l'atto di riassunzione in cui gli altri opponenti, fideiussori del debitore principale deceduto, avevano dichiarato di agire quali suoi eredi e non in qualità di garanti del medesimo)» (Cass. civ., 9 maggio 2018, n. 11193).

Ciò premesso, pare fin troppo semplice concludere per la inammissibilità di domande nuove nella riassunzione della causa.

Così si esprime la Cassazione secondo la quale «I mutamenti nel corso del processo di situazioni di fatto sulle quali non siano basate le domande proposte dalle parti, legittimano gli interessati solo a far valere in separato giudizio, salvo preclusioni, le loro ragioni, non ad introdurre nuove pretese nello stesso processo. Ne deriva che al di fuori dei casi di translatio iudicii non è consentito alle parti, dopo la sospensione del processo (nella specie ex art. 295 c.p.c., pregiudiziale penale) introdurre nuove domande in aggiunta a quelle originarie, essendo rivolto l'atto di riassunzione alla prosecuzione dell'identico rapporto processuale, senza necessità di una nuova iscrizione a ruolo della causa» (Cass. civ., sez. II, 2 agosto 1995, n. 8478).

La massima richiamata fa salvo, tuttavia, il caso di translatio iudicii, ove, appunto, si riassuma la causa innanzi ad altro giudice, come, ad esempio, nel caso di declaratoria di incompetenza.

In questo caso, afferma la Corte, «la possibilità di inserire nell'atto di riassunzione nuove domande in aggiunta a quelle originarie, ammessa da questa Corte (v. Cass. civ. 16 aprile 1991, n. 4045) riguarda le ipotesi di translatio iudicii, non di atti, come quello in esame, tendenti alla prosecuzione della precedente fase dopo la sospensione e per i quali non è necessaria una nuova iscrizione a ruolo della causa».

Il concetto viene ribadito anche da Cass. civ. sez. III, 10 luglio 2014, n. 15753, secondo la quale «L'atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 c.p.c., può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la particolare funzione dell'istituto della riassunzione (conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purché sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest'ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo».

Qui sembra che non si tratti, in realtà, di introduzione di domanda nuova nell'ambito di una riassunzione della causa, quanto, piuttosto, di un cumulo nell'ambito di uno stesso atto sia della riassunzione che di una domanda nuova che costituiranno l'oggetto “ampliato” del procedimento riassunto.

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