La scusabilità dell’errore incidente sulla notificazione degli atti processuali

Redazione scientifica
25 Maggio 2022

La Corte di cassazione, nell'ordinanza in esame, ha ritenuto non validamente eseguita la notificazione dell'atto di appello al procuratore di parte appellata presso uno studio risultato non più attuale, pur se ancora indicato nell'albo professionale, atteso che il nuovo indirizzo di parte appellata risultava già indicato nella sentenza conclusiva del giudizio di prime cure e, pertanto, l'errore commesso dall'appellante non era scusabile.

La Corte di cassazione, nell'ordinanza in esame, ha ritenuto non validamente eseguita la notificazione dell'atto di appello al procuratore di parte appellata presso uno studio risultato non più attuale, pur se ancora indicato nell'albo tenuto dal locale consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Nel caso in esame la Corte di appello aveva ritenuto inammissibile il gravame proposto dall'appellante, affermando che il nuovo indirizzo di parte appellata risultava già indicato nella sentenza conclusiva del giudizio di prime cure e, pertanto, l'errore commesso dall'appellante non era scusabile.

Il procuratore dell'appellante aveva contestato tale statuizione in sede di legittimità in virtù di quanto stabilito dalle Sezioni Unite n. 14594/2016, secondo cui la parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio.

In conformità a detto orientamento, il ricorrente, a seguito della notifica dell'atto di appello al procuratore di parte appellata presso lo studio non risultato più attuale, aveva riattivato il procedimento notificatorio dopo solo 8 giorni dal primo tentativo, con notificazione eseguita presso il nuovo, ed effettivo, studio del procuratore.

La Suprema Corte ha confermato la pronuncia resa dal giudice di secondo grado.

Si evidenzia, infatti, che «al di fuori delle ipotesi di notificazione dell'atto processuale in forma telematica, per la quale vale il criterio dell'esclusività del domicilio cd. digitale del procuratore della parte avversa, anche in difetto di sua indicazione negli atti del giudizio, l'indicazione del domicilio eletto risultante dagli atti del giudizio di primo grado prevale sulle diverse risultanze dell'albo professionale».

Di conseguenza, «se l'appellante sceglie di notificare l'atto di impugnazione presso lo studio del procuratore della parte avversa risultante dall'albo professionale, anziché presso l'indirizzo risultante dagli atti di primo grado, l'eventuale esito negativo di tale tentativo, non autorizza la riattivazione tempestiva del procedimento di notificazione, ancorchè nei termini indicati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 14594/2016».

Invero, in tale specifica ipotesi, «non è possibile ravvisare la scusabilità dell'errore, né sotto il profilo oggettivo, in assenza di una situazione di incertezza dipendente dalla condotta della parte avversa, né sotto quello soggettivo, in presenza di una scelta consapevole della parte notificante».

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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