Trust: pubblicato il decreto sui titolari effettiviFonte: DM 11 marzo 2022 n. 55
26 Maggio 2022
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio il decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 11 marzo 2022, n. 55 recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust. In attuazione della normativa antiriciclaggio (Direttive 2015/849 e 2018/843 e relativo d.lgs. n. 125/2019, di attuazione), il decreto, al fine di prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, detta disposizioni, da attuarsi con modalità esclusivamente telematiche: a) in materia di comunicazione all'ufficio del registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese; b) in materia di accesso ai dati e alle informazioni da parte delle Autorità, dei soggetti obbligati, del pubblico e di qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi. A tale scopo, gli amministratori, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private, comunicano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, d.lgs. n. 231/2007 (c.d. del decreto antiriciclaggio), per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese. L'art. 4 del decreto definisce il contenuto delle comunicazioni obbligatorie, mentre gli articoli successivi regolano l'accesso ai dati e alle informazioni, da aprte delle Autorità (art. 5), dei soggetti obbligati (art. 6) e di altri soggetti (art. 7). |